ALIQUOTE E DETRAZIONE ICI PER L’ANNO 2006 (Delibera Giunta Comunale n. 447 del 13/12/2005)

ALIQUOTA ORDINARIA : 6,9 PER MILLE

 

 

ALIQUOTA RIDOTTA: 5,1 PER MILLE

  1. abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi risiede;
  2. unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  3. abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di soggiorno permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  4. abitazione concessa in uso gratuito da genitore/i al/ai figlio/i o viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l’utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente con l’obbligo di presentare la Comunicazione di Variazione ICI per l’anno 2006 su modelli in distribuzione a partire dal mese di aprile 2007 (solo nel caso in cui non sia già stato comunicato per gli anni 1999 o 2000 o 2001 o 2002 o 2003 o 2004 o 2005);
  5. pertinenze delle abitazioni principali quali box e cantine (cantina intesa come locale fresco, interrato o seminterrato, adibito alla produzione e conservazione familiare del vino o di derrate alimentari) ancorché distintamente iscritte a catasto, previa comunicazione su appositi modelli, ad esclusione di quelli già segnalati negli anni 2000 o 2001 o 2002 o 2003 o 2004 o 2005.

ALIQUOTA AGEVOLATA : 3 PER MILLE

1) per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelle adibite ad uso abitativo per studenti universitari (L. 431/1998 art. 2, comma 3 ed art. 5, comma 3) con conseguente presentazione di specifica istanza.

2) per i terreni agricoli ricompresi nella fascia "A" delle aree esondabili denominate " AREE GOLENALI" con conseguente presentazione di specifica istanza reperibile presso l’Ufficio Agricoltura del Comune di Alessandria sito in Piazza della Libertà, 1.

ALIQUOTA MAGGIORATA : 9 PER MILLE

Sono soggetti a tale aliquota gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ex art. 2, comma 4, L. 9/12/98 n. 431.

Non sono soggette all’applicazione dell’aliquota maggiorata, sopra indicata:

La predetta agevolazione è limitata ad un’unica unità immobiliare, alla quale in tal caso si applica l’aliquota ordinaria del 6,9 per mille.

Tale situazione, nonché l’ eventuale successiva variazione, deve essere comunicata al Comune.

 

SOBBORGO DI CASTELCERIOLO

  1. ALIQUOTA RIDOTTA AL 3 PER MILLE: esclusivamente per la c.d "abitazione principale", ovvero per l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo persona fisica residente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze;
  2. ALIQUOTA RIDOTTA AL 5 PER MILLE: per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici;
  3. ALIQUOTA ORDINARIA AL 6,9 PER MILLE: per tutte le rimanenti unità immobiliari, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

DETRAZIONE ANNUA D’IMPOSTA: € 104,00

  1. abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, o superficie del soggetto passivo che vi risiede;
  2. unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  3. alloggio regolarmente assegnato dall’Agenzia Territoriale per la casa (A.T.C. già I.A.C.P.);
  4. abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di soggiorno permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i o viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l’utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente;

DETRAZIONE ANNUA D’IMPOSTA: € 130,00 (esclusivamente per gli invalidi civili totali e con obbligo di presentazione di apposita istanza)

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel caso in cui, nell’ambito dello stato di famiglia anagrafico vi sia/siano soggetto/i disabile/i, in possesso della certificazione di riconoscimento di invalidità civile rilasciata dalla competente Commissione sanitaria dalla quale risulti/ino invalido/i con totale e permanente invalidità al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 11/02/1980 n. 18 e L. 30/03/1971 n. 118).

La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto passivo sia disabile.

La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra.

La detrazione non compete per l’unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli.

L’unico ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’importo dovuto per le pertinenze dell’abitazione principale , appartenenti al titolare di questa (box e cantine).

SI PRECISA CHE LE PREDETTE DETRAZIONI NON VANNO SOMMATE

 

Per INFORMAZIONI, RITIRO DELLA MODULISTICA (disponibile anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza della Libertà’ n° 1 o sul sito internet www.comune.alessandria.it) e per la CONSEGNA DELLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ICI 2005 in duplice copia (Originale per il Comune e Copia per l’elaborazione) entro il termine previsto dalla legge per la trasmissione telematica della Dichiarazione dei Redditi (attualmente 31 ottobre 2006) rivolgersi a: SERVIZIO ICI – Piazza Giovanni XXIII, 6 - dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

N.B. : Si ricorda che il versamento dell’imposta può essere effettuato tramite c/c postale n. 186155 o anche mediante modello F24, in due rate, la prima entro il 30 GIUGNO 2006, pari al 50% dell’Imposta dovuta per l’anno in corso, ovvero pari al 100% dell’imposta dovuta per il primo semestre, la seconda a saldo dal 1° al 20 DICEMBRE 2006, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ possibile versare in una unica soluzione, entro il 30 GIUGNO 2006.

Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta il valore degli immobili è da conteggiarsi nel seguente modo: a) Fabbricati : rendita catastale in € rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente relativo alla tipologia dell’immobile interessato; b) Terreni : reddito dominicale in € rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 75.