ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 15 FEBBRAIO 2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI ALESSANDRIA IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005.

"Omissis"…………………

1°) = l’aliquota ordinaria nella misura del 6,9 (sei virgola nove) per mille, ai sensi dell’ art. 6 del decreto legislativo 504 del 30 dicembre 1992 di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

2°) = l’aliquota ridotta pari al 5,4 (cinque virgola quattro) per mille ai sensi dell’ art. 6 del menzionato "Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili" per le seguenti unità immobiliari:

  1. abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi risiede;
  2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  3. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  4. abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l’utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente;
  5. cantine e box di pertinenza delle abitazioni principali, ancorché distintamente iscritte a catasto con obbligo di presentazione di comunicazione su appositi modelli;

3°) = per il sobborgo di Castelceriolo, per le motivazioni espresse in premessa:

4°) = l’aliquota agevolata nella misura del 3 (tre) per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelle adibite ad uso abitativo per studenti universitari secondo quanto previsto dalla legge 431/1998 art. 2, comma 3 ed articolo 5, comma 3. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire specifica istanza. L’aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge e la consegna all’Ufficio ICI della specifica istanza sia effettuata entro il 31 dicembre 2005. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna del contratto registrato all’Ufficio ICI;

5°) = l’aliquota agevolata nella misura del 3 (tre) per mille per i terreni agricoli ricompresi nella fascia "A" delle aree esondabili denominati "AREE GOLENALI". I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire specifica istanza entro il 31 dicembre 2005. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di consegna dell’istanza all’Ufficio ICI;

6°) = l’aliquota maggiorata pari al 9 (nove) per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ex art. 2, comma 4, L. 9 dicembre 1998 n. 431. Sono escluse le abitazioni date in comodato, con obbligo della residenza anagrafica del comodatario, l’abitazione principale dei soggetti passivi cittadini italiani residenti all’estero e l’abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o discontinuo, nel limite di un’unica unità immobiliare;

7°) = la detrazione annua dall’Imposta di € 104,00 (centoquattro/00), per le seguenti unità immobiliari, ai sensi dell’ art. 6, comma 2, del menzionato "Regolamento per l’applicazione dell’ dall’imposta Imposta Comunale sugli Immobili":

a) abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi risiede;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) alloggio regolarmente assegnato dall’Agenzia territoriale per la casa (A.T.C. già I.A.C.P.);

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i e viceversa, purché il titolo dell’ intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l’utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente.

8°) = la detrazione dall’imposta nella misura di € 130,00 (centotrenta/00) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel caso in cui, nell’ambito dello stato di famiglia anagrafico vi sia/siano soggetto/i disabile/i, in possesso della certificazione di riconoscimento di invalidità civile rilasciata dalla competente Commissione sanitaria dalla quale risulti/ino invalido/i con totale e permanente invalidità al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 11/02/1980 n. 18 e L. 30/03/1971 n. 118).

La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto passivo sia disabile.

La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra.

La detrazione non compete per l’unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli.

L’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza dell’Imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’importo dovuto per le pertinenze, cioè box e cantine dell’abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

Detta detrazione opera fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione richiesta.

I soggetti che usufruiscono di tale maggiore detrazione, invalidi civili totali, sono obbligatoriamente tenuti a presentare apposita istanza entro il 31 dicembre 2005;

………………… "Omissis"

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 23 FEBBRAIO 2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI ALESSANDRIA IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005.

"Omissis"…………………

Di rettificare il dispositivo di cui al punto 6 della deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 15 febbraio 2005 riformulandolo, in linea con quanto esposto nel testo modificato del Regolamento, nel modo seguente:

"6°) = Aliquota maggiorata pari al 9 (nove) per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ex art. 2, comma 4, L. 9 dicembre 1998 n. 431.

Non sono soggette all’applicazione dell’aliquota maggiorata, deliberata dalla Giunta Comunale per le unità abitative diverse dall’abitazione principale e non locate,:

La predetta agevolazione è limitata ad un’unica unità immobiliare.

Tale situazione, nonché l’ eventuale successiva variazione, deve essere comunicata al Comune."

………………… "Omissis