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D E LI B E R A

 

di determinare per l’anno 2008 le seguenti aliquote dell’ICI:

 

·        Aliquota del 6,40 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate all’art. 79 e seguenti del T.Unif.E.T.;

 

·        Aliquota del 5,00 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali stipulate sulla base di contratti tipo a sensi della L. 431/98;

 

·        Aliquota del 9,00 per mille da applicarsi agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o altri contratti d’uso da almeno due anni, con esclusione dei fabbricati destinati a bene strumentale;

 

 

·        Aliquota del 7,00 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili, compresi i fabbricati realizzati dalle imprese per la vendita e rimasti  invenduti, per la durata massima di tre anni;

 

 

- di approvare la seguente normativa per la concessione dell’aumento della detrazione da applicare all’imposta dovuta, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92, modificato dalla Legge 29/12/1996 n. 662:

 

a)      avranno diritto alla detrazione di Euro 258,00 da applicare all’imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:

-         siano proprietari della sola unità immobiliare, accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, purché non destinate allo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali;

 

-         siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni;

 

-         siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, per un importo non superiore a Euro 12000,00;

 

b)      avranno diritto alla detrazione di Euro 207,00, da applicare all’imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:

 

-         siano proprietari della sola unità immobiliare, accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, adibita ad abitazione principale, ed annesse pertinenze, purché non destinate allo svolgimento di attività commerciali, artigianali, professionali ed imprenditoriali;

 

-         siano disoccupati o pensionati ultra sessantenni;

 

-         siano titolari di reddito del nucleo familiare, escluso quello immobiliare, per un importo non superiore a Euro 15000,00;

 

c)      le domande dovranno essere presentate, su appositi moduli predisposti dall’Ufficio Tributi, entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Dovranno essere allegati:

 

-         certificazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare (mod. Unico, mod. 730, C.U.D., certificazione dei redditi da pensione);

 

-         certificazione dell’Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione.

 

Sono esonerati dalla presentazione della domanda i contribuenti che abbiano già beneficiato dell’agevolazione negli anni precedenti, usufruendo della maggiore detrazione negli importi già riconosciuti.

 

E’ comunque fatto obbligo di comunicare le eventuali mutate condizioni che determinino la revoca al diritto alla maggiore detrazione, al fine di evitare azioni di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste.

 

d)      il Funzionario Responsabile dell’imposta, di cui all’art. 11 – comma 4 del Decreto Legislativo 504/92, nominato con deliberazione Giunta Comunale n. 316 del 18.10.1999, verifica la sussistenza o meno delle condizioni oggettive previste per l’aumento della detrazione, e ne comunica l’esito agli interessati in tempo utile per gli adempimenti fiscali conseguenti.

1)      di diversificare la detrazione per l’abitazione principale in relazione alla categoria catastale dell’immobile e precisamente:

 

Cat. A/1    Abitazione di tipo signorile                  detrazione abitazione principale Euro 104

Cat. A/2    Abitazione di tipo civile                        detrazione abitazione principale Euro 104

Cat. A/3    Abitazione di tipo economico             detrazione abitazione principale Euro 130

Cat. A/4    Abitazione di tipo popolare                 detrazione abitazione principale Euro 130

Cat. A/5    Abitazione di tipo ultrapopolare          detrazione abitazione principale Euro 130

Cat. A/6    Abitazione di tipo rurale                      detrazione abitazione principale Euro 130

Cat. A/7    Abitazioni in villini                                 detrazione abitazione principale Euro 104

Cat. A/8    Abitazioni in ville                                  detrazione abitazione principale Euro 104

Cat. A/9    Castelli, palazzi di eminente

                        pregio artistico e storico                    detrazione abitazione principale Euro 104

      Cat. A/11  Abitazioni o alloggi tipici

                        dei luoghi                                            detrazione abitazione principale Euro 104