di determinare per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell’ICI:

 

·        Aliquota del 6,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate all’art. 79 e seguenti del T.Unif.E.T.;

 

·        Aliquota del 5,00 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali stipulate sulla base di contratti tipo a sensi della L. 431/98;

 

·        Aliquota del 9,00 per mille da applicarsi agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o altri contratti d’uso da almeno due anni, con esclusione dei fabbricati destinati a bene strumentale;

 

·        Aliquota del 7,00 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili, compresi i fabbricati realizzati dalle imprese per la vendita e rimasti  invenduti, per la durata massima di tre anni;