PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art.6 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

 

RICHIAMATO altresì l’art.8 dello stesso decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 13.01.1999, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3 del D. lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 27/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe, aliquote  ed altre fattispecie impositive per l’anno 2010, confermando quelle stabilite per l’anno 2009 con deliberazione G.C. nr.72 in data 24/11/2008;

 

RICHIAMATO l’art.2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione al maggior gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo art.2 del D.L. 262/2006:

·        commi 33-35 che prevedono l’aggiornamento  delle variazioni colturali dei terreni agricoli da parte dell’AGEA;

·        comma 36, che prevede che l’Agenzia del Territorio effettui l’accertamento dei fabbricati non accatastati o che hanno perso i requisiti di ruralità;

·        commi 37-38, che prevedono come ulteriore requisito di ruralità dei fabbricati l’obbligo, per l’imprenditore agricolo, di essere iscritto al registro imprese della Camera di Commercio;

·        commi 40-44, che prevedono la revisione delle unità immobiliari censite alle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 per gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato ovvero usi diversi, dotati di autonomia reddituale e funzionale;

·        comma 45, che ha aumentato il moltiplicatore della rendita catastale delle unità immobiliari del gruppo B da 100 a 140;

  

 

 

RICHIAMATA altresì la Legge 24/12/2007 n.244 “Legge finanziaria 2008” ed in particolare:

 

PRESO ATTO che, sulla base delle previsioni normative, sopra richiamate, il gettito ICI previsto per l’anno 2010, ad aliquote e detrazioni comunali invariate, ammonta presuntivamente ad € 320.000,00;

 

ANALIZZATO lo schema di bilancio per l’esercizio 2010 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica e verificato, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, l’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio;

 

RITENUTO di provvedere in merito, determinando per l’anno 2010 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

1)      aliquota del 5,50 per mille per l’abitazione principale di cat. A1, A8 ed A9 e relative pertinenze, intendendosi come tali un immobile di cat. C/2 (cantina o soffitta) o un immobile di cat.C/6 (garage) destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale, in quanto le altre categorie sono esenti per effetto del sopra citato Decreto Legislativo n.93 del 27/05/2008.

2)      Aliquota del 3,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente  al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia  a carico del proprietario, che allega idonea documentazione;

3)      Aliquota del 4 per mille per le imprese di costruzione in possesso di immobili in conto vendita, per un periodo massimo di 2 anni, a patto che il cespite sia regolarmente iscritto a bilancio nell’ambito delle rimanenze;

 

4)      Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre tipologie non comprese in quelle precedenti;

 

CONSIDERATO inoltre che si confermano per l’anno 2010 le seguenti detrazioni:

1)      detrazione per abitazione principale di € 135,00 per le unità immobiliari di cat. A1, A8 ed A9 adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2)      detrazione per abitazione principale di € 155,00 per l’unità immobiliare di cat. A1, A8 ed A9 adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione a patto che l’abitazione sia situata nel centro storico;

3)      detrazione per abitazione principale di € 155,00 per l’unità immobiliare di cat. A1, A8 ed A9 adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ultrasessantacinquenne, titolare di assegno di pensione, con un reddito imponibile IRPEF riferito all’anno precedente non superiore ad € 7.750,00;

Sono equiparati all’abitazione principale gli immobili ceduti in uso gratuito ad un familiare parente in linea retta fino al secondo grado; l’agevolazione spetta purché il parente utilizzi direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza.    

             

DATO ATTO che oltre alle detrazioni di cui ai punti 1-2-3, spetta l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge n.93 del 27/05/2008;

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione di cui trattasi;

Con voti nr. 10 unanimi e favorevoli, n.3 assenti (Baldovino, Marenco e Sgarminato) resi nei modi e nelle forme di legge;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

DETERMINARE in relazione a quanto sopra esposto, per l’anno 2010, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINARE, per l’anno 2010, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

·        € 135,00 per l’unità immobiliare come definita al punto 1 del testo;

 

·        € 155,00 per l’unità immobiliare come definita al punto 2 del testo;

 

·        € 155,00 per i soggetti che rispettano tutte le condizioni espresse al punto 3.

 

 

DARE ATTO che oltre alle detrazioni sopra esposte, spetta l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I a  favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge n.93 del 27/05/2008;

 

STIMARE in € 320.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra richiamate;