ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI ORSARA BORMIDA (PROV. ALESSANDRIA) IN DATA 16/03/2007 IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

….. omissis…..

 

DELIBERA

 

1)  di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449,  per l’anno 2006, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:

2)      del 6,50 (sei virgola cinquanta) per mille;

3)      di determinare inoltre per le tipologie di seguito elencate, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449,  per l’anno 2007, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:

4)      del 6,00 (sei virgola zero) per mille nei seguenti casi:

a)      per abitazione principale e le pertinenze, come definite dal Regolamento in materia di ICI;

b)      per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti, non minori, fino al 2° grado e affini, non minori, di 1° grado, se in tale immobile il parente o l’affine ha stabilito la residenza. L’applicazione dell’aliquota e della detrazione decorrono dalla data di consegna o trasmissione delle dichiarazioni di atto notorio all’Ufficio ICI del Comune. Si chiarisce che nel caso il soggetto utilizzatore dell’immobile sia anche proprietario pro-quota dello stesso, la detrazione per l’abitazione principale dovrà essere comunque divisa in parti uguali per il numero dei soggetti proprietari dell’immobile che hanno concesso l’immobile in uso gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza. L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportato al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell’aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.

c)      Per terreni agricoli;

5)      di stabilire che: