COMUNE DI ORSARA BORMIDA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE NR. 21 ADOTTATA DAL COMUNE DI ORSARA BORMIDA (PROV. ALESSANDRIA) IN DATA 01/03/2005 IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

….. omissis…..

 

DELIBERA

 

2.        di determinare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449,  per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:
del 6,50 (sei virgola cinquanta) per mille;

3.        di determinare inoltre per le tipologie di seguito elencate, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, nr. 504 e s.m.i. e dell’art. 49, 2° comma, della Legge 27.12.1997, nr. 449,  per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:
del 6,00 (sei virgola zero) per mille nei seguenti casi:

a.        per abitazione principale e le pertinenze, come definite dal Regolamento in materia di ICI;

b.       per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti, non minori, fino al 2° grado e affini, non minori, di 1° grado, se in tale immobile il parente o l’affine ha stabilito la residenza. L’applicazione dell’aliquota e della detrazione decorrono dalla data di consegna o trasmissione delle dichiarazioni di atto notorio all’Ufficio ICI del Comune. Si chiarisce che nel caso il soggetto utilizzatore dell’immobile sia anche proprietario pro-quota dello stesso, la detrazione per l’abitazione principale dovrà essere comunque divisa in parti uguali per il numero dei soggetti proprietari dell’immobile che hanno concesso l’immobile in uso gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza. L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportato al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell’aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni.

c.        Per terreni agricoli;

4.        di stabilire che:

·         per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662;

·         di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;

·         di stabilire altresì che la detrazione di cui al punto precedente, su richiesta degli interessati , è aumentata ad €. 123,95 per i possessori di prima casa con reddito familiare inferiore ad €. 7.032,00;

 

Il presente estratto è conforme alla deliberazione originale della Giunta Comunale n. 21 del 1° marzo 2005, esecutiva a senso di legge, e si rilascia in carta semplice ad uso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Li, 02/03/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Silvio Genta)