DELIBERA C.C. n.2 del 29/03/2007
OGGETTO: Determinazione aliquote i.c.i. per l’anno 2007.
ESTRATTO:
ALIQUOTE
A) aliquota ridotta del 5,5 per mille:
-a1)in favore delle persone fisiche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
-a2) per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela ( per ottenere l’agevolazione gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando, con autocertificazione, le circostanza prescritte).
L’aliquota ridotta va applicata anche alle pertinenze ( garage, box, posto auto, cantina, soffitta ) che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
B) aliquota ordinaria del 6,5 per mille:
-b1) applicabile a tutti gli immobili non compresi nel punto A).
C) riduzione di un punto percentuale, rispetto alle suddette aliquote per due anni, per tutti gli immobili a destinazione ordinaria ( categorie catastali A- B – C ) per i quali viene effettuata la tinteggiatura esterna.
DETRAZIONI
Per le unità immobiliari assoggettate all’aliquota ridotta di cui ai punti a1) e a2) viene stabilito l’importo della detrazione per abitazione principale in €.103,29 l’anno, rapportata ai mesi nei quali l’immobile viene effettivamente utilizzato come abitazione di residenza.
maggiore detrazione per abitazione principale:
La normale detrazione di €.103,29 è elevata ad €.154,94 l’anno per abitazione di residenza a favore dei contribuenti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto 65 anni di età al 31/12/2006;
b) essere proprietari o titolari di altro diritto reale, della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A2 – A3 – A4 – A5 – A6 e delle eventuali pertinenze classificate o classificabili in C6 – C7 – C2;
c) l’unità immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (e dell’eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare;
d) Per i soggetti soli il reddito imponibile dell’anno 2006 non deve risultare superiore ad €.9.225,00, per i soggetti coniugati, entrambi ultra-sessantacinquenni, il reddito imponibile dell’anno 2006, riferito al nucleo familiare, non deve risultare superiore ad €.12.600,00.
La detrazione spetterà fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le eventuali pertinenze, in proporzione ai mesi nei quali sussistono tutte le condizioni richieste.
I soggetti avente diritto dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune – entro il 31/12/2007 – idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per dimostrare il possesso dei requisiti; la richiesta di maggior detrazione si intende tacitamente rinnovata fino a quando ne sussistono le condizioni. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.