Seduta del 29.11.2005
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Determinazione aliquota per l’ anno 2006
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 141 in data 17 Novembre 2004, esecutiva, con la quale veniva determinata nella misura del 5,20 per mille l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune per l' anno 2004, ai sensi dell' art. 1 del D.Legs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che a mente di quanto stabilito dall’ art. 30 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 l’ aliquota deve essere stabilita nel termine del 31 Dicembre di ogni anno a valere per l’ anno successivo;
CONSIDERATO, pertanto, che il termine per la determinazione dell' aliquota ICI per l' anno 2006 va a scadere al 31.12.2005, salve eventuali ulteriori modifiche di Legge;
CHE l' aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all' abitazione principale o di alloggi non locati;
CHE l' aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;
RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica l' aliquota del 4 per mille;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dall' art. 8 del decreto legislativo 504/92 come sostituito dal comma 55 della Legge 662/96 la riduzione per abitazione principale risulta determinata in Euro 103,29, rapportate al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;
RITENUTO di non avvalersi della possibilità ammessa dal 3° comma del citato articolo 8 del D.Lgs.vo 504/92 nel testo sostituito con Legge 662/96;
CONSIDERATO, altresì, di non avvalersi delle altre possibilità di riduzione dell' imposta nei casi previsti dal dettato legislativo;
VERIFICATO il gettito del tributo dell' anno 2005 con riferimento anche alla proiezione dei dati acquisiti in base all' introito della prima rata;
DATO ATTO che la contrazione delle entrate comunali in generale impone attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie atte a garantire il regolare svolgimento delle attività essenziali del Comune;
CONSIDERATO che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità del servizi da garantire impongono di mantenere per l' anno 2005 lo stesso gettito dell’ anno precedente, differenziando le aliquote secondo la categoria degli immobili da assoggettare all’ imposta;
CONSIDERATO, agli effetti della stima dell' ammontare del gettito di dover tenere conto di quanto disposto dal comma 48 dell' art. 3 della Legge 662/96;
VISTE le disposizioni di cui all' art. 58 del D.Legs.vo 446/97 e considerata le possibilità ammesse dal successivo art. 59;
RICHIAMATO l’ art. 42 del D.Legs.vo 18.8.2000, n. 267 che al comma 2, lettera f) esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote che, pertanto, appartiene alla Giunta comunale;
VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
D E L I B E R A
1 - Determinare, per l' anno 2006, l' aliquota dell' imposta comunale sugli immobili ( I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura:
- Abitazione principale 4,90 per mille
- Altri fabbricati 5,20 per mille
- Aree fabbricabili, residenziali e
commerciali 7,00 per mille
- Aree fabbricabili industriali 7,00 per mille;
- Aree incluse nell’ area PIP 4,90 per mille
(per la durata di anni cinque)
2 - Dare atto che la detrazione per abitazione principale é di Euro 103,29 rapportate al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3 – Applicare le seguenti riduzioni collegate al regolamento comunale sull’ ICI:
- Riduzione dell’ imposta di un punto, rispetto all’ aliquota ordinaria per due anni per tutti gli immobili a detrazione ordinaria ( Categoria catastali A,B e C) per i quali venga effettuata la tinteggiatura esterna.
L’ aliquota non potrà scendere al di sotto del 4 per mille;
4 - Di dare atto che non operano altre riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell' art. 8 del D.Legs.vo 507/92 come sostituito con il comma 55 dell’ art. 3 della Legge 662/96
5 - Di stimare, in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte e relativo alla prima rata del 2004, il gettito complessivo dell' imposta in Euro 590.000,00 da iscrivere all' apposito capitolo di entrata del bilancio 2006;
6 - Di rimettere copia della presente deliberazione ai responsabili della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza;
7 - Di riservare all’ organo competente, qualora intervengano successivamente nuove disposizioni in materia e proroga di termini, la possibilità di intervenire con eventuali modifiche
8 - Prendere atto del favorevole parere di regolarità tecnica che viene inserito nella presente deliberazione.