COMUNE DI VEGLIO

PROVINCIA DI BIELLA

Deliberazione n. 19 del 4/2/2006

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2006.

 

. . . omissis . . .

 

            SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

                                                                                                (Maurizio Grosso)

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Visto il Titolo 1, Capo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

            Visti i commi da 48 a 59, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge collegata alla manovra finanziaria 1997) con i quali, anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992 (commi 53 e 55), venivano apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l'articolazione della tariffa nonchè il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta;

            Rilevato che, in sintesi, le norme citate, concedono la facoltà, ai Comuni, di:

A) deliberare l'aliquota in misura non inferiore al 4‰ e non superiore al 7‰ con la possibilità di diversificare l'aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23/12/1996, n. 662);

B) deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4‰ per le seguenti tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato:

1) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè‚ per quelle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D-L- 8/8/1996, n. 437, come convertito dalla legge 24/10/1996, n. 556, art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, dalla legge 23/12/1996, n. 662);

2) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D-L- n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

3) alloggi regolarmente assegnali dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs, n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662);

4) unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, in misura anche diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

5) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l’alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992);

C) deliberare riduzioni dell'imposta fino al 50%, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di lire 500.000 in ragione annua, per le seguenti tipologie:

1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del D.Lgs, n. 504/1992);

3) alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

4) unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

            Visto che, per effetto del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1996, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell'art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

            Vista la deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale in data 28/2/2000, con la quale vennero fissate, per l'anno 2000, in ossequio al combinato disposto delle norme di cui al D.Lgs, n. 504/1992 e dall'art. 4 del D.L. 28 agosto 1995, n. 354 e successive reiterazioni (da ultimo con D.L. 8/8/1996, n. 437 come convertito dalla legge 24/10/1996, n. 556), l’aliquota del 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze immobiliari, 7‰ per altri immobili diversi dall'abitazione principale e 7‰ per immobili non locati e loro pertinenze;

            Visto che dette aliquote vennero confermate per l’anno 2002 con deliberazione di G.C. n. 10 in data 29/1/2002;

Visto che per l’anno 2003 dette aliquote vennero modificate con deliberazione di G.C., n. 16 in data 21/2/2003 rispettivamente nel 4,50‰ e nel 6,50‰; che le stesse aliquote sono state confermate per l’anno 2004 con deliberazione di G.C. n. 8 del 23/1/2004 e per il 2005 con deliberazione di G.C. n. 12 del 4/2/2005;

            CONSIDERATO che per l’anno 2005 l’imposta ha dato il gettito preventivato e che per l’anno 2006 si prevede il mantenimento del gettito tenuto conto anche dell’emersione di parte dell’evasione del tributo a seguito degli accertamenti effettuati per gli anni precedenti;

            RITENUTO, pertanto, di poter determinare, per l'anno 2006 ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle stesse seguenti misure:

 

Abitazione principale e sue pertinenze immobiliari …………….            aliquota del 4,50 ‰

Altri immobili diversi dall’abitazione principale e loro pertinenze            aliquota del 6,50 ‰

Immobili non locati e loro pertinenze …………………………..            aliquota del 6,50 ‰

 

            VISTO il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, che recita:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento».

VISTO che è stato disposto il differimento al 31 marzo 2006 del termine ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006;

            RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro il termine suddetto si applica l'aliquota minima del quattro per mille;

            VISTI i riferimenti degli uffici comunali;

            VISTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EELL., di cui al D. Lgs 18/8/2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema del bilancio preventivo;

            Visto il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49, primo comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

            CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

1) Di fissare, per l'anno 2006 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

 

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

 

ALIQUOTA

Abitazione principale e sue pertinenze immobiliari

4,50 ‰

Altri immobili diversi dall’abitazione principale e loro pertinenze

6,50 ‰

Immobili non locati e loro pertinenze

6,50 ‰

 

2) Di dare atto che per l’individuazione dei fabbricati e delle aree sottoposte all’imposta si deve fare riferimento alle definizioni date dall’art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

 

3) Di dare atto che rimangono ferme le tipologie di esenzione, nonché gli importi di riduzione previsti nella misura di base originariamente determinato in lire 200.000, ora Euro 103,29, dal D. Lgs. N. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

 

4) Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs 267/2000.

 

. . .  omissis . . .

 

E’ copia conforme per estratto.