DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ICI PER L'ANNO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

    

 

Su relazione e proposta del Sindaco ;

 

         Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

         Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

         Visto l’art. 4 del D.L 08.08.1996. n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996, n. 556;

 

         Vista la legge 27.12.1997, n. 449;

 

         Visto l’art. 149, comma 3, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assicura agli enti locali la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe;

 

Tenuto presente:

 

che con decreto 30 dicembre 2004, n. 314 il termine per la deliberazione del  bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005 ;

 

-          che l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha definitivamente fissato al 31 dicembre la data di approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo con possibilità di differimento con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze;

 

-          che l’art. 27,comma 8, della Legge Finanziaria 2002, che ha sostituito l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF prevista dall’art. 1, comma 3 della legge n. 360/1998, così come modificato dall’art. 11 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro il termine previsto  da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

-          che l’art. 42, comma 2 lettera f), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio Comunale competenza limitata a istituzione e ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, ed alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

 

-          che l’art. 48, comma 2, del sopra citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 affida alla Giunta Comunale, in via residuale, tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;

 

-          Richiamato l’art. 2, comma 4, della legge 431/1998 che stabilisce la possibilità di deliberare, nel rispetto dell’ equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale

 

Dato atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

 

1)     l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2)     l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3)     la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in  € 103,20;

4)     l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,20 può essere elevato fino a € 258,20, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5)     limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,20; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

6)     i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7)     i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

8)     Considerato in particolare il punto 2) in base al quale l’aliquota in oggetto può essere ridotta anche per quelle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Evidenziato che, dopo una attenta verifica, è stato rilevato un numero rilevante di alloggi sfitti. Ritenuto necessario, al fine di incrementare la locazione degli alloggi suddetti all’interno del territorio, applicare un’aliquota I.C.I. inferiore, pari al 5 per mille anche per le unità immobiliari sopra menzionate;

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 128 in data 09.12.2003, integrata con deliberazione G.C. n. 27 del 08.03.2004, con le quali sono state determinate le aliquote e la detrazione ordinaria per l’anno 2004, nelle seguenti misure:

 

 

 

·         immobili locati con contratto registrato ad un

 

 

·         principale, e sue pertinenze € 103,29

 

 

Ritenuto necessario approvare le aliquote di cui all’oggetto  in previsione dell’ imminente approvazione del bilancio 2005;

 

Ritenuto opportuno mantenere sostanzialmente inalterate le aliquote dello scorso anno con eccezione per quella massima stabilita per le case sfitte, poiché  non ha dato i risultati sperati, relativamente all’aumento del numero  delle abitazioni in affitto, ed inoltre  perchè non risulta agevole effettuare i  controlli  circa l’’ effettiva applicazione della maggiore aliquota ;

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 75 in data 03.12.1998, modificato con deliberazioni C.C. n. 4 del 26.03.1999, n. 63 del 29.12.1999, n. 12 del 21.02.2000 e n. 59 del 06.12.00;

 

Quantificata pertanto la previsione di entrata per l’anno 2005 in Euro 2.134.182,00, sulla base degli introiti  degli ultimi anni e dei nuovi immobili realizzati lo scorso anno;

 

Visto l’allegato parere del responsabile del servizio interessato di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, per quanto attiene la regolarità tecnica trattandosi di atto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata;

         Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti;

 

 

DELIBERA

 

 

1)  Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella seguente misura:

 

 

 

·         immobili locati con contratto registrato ad un

 

 

·         principale, e sue pertinenze € 103,29

 

 

2)  Di dare atto che la detrazione dell’imposta è quella stabilita dal D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in Euro 103,29;

 

3)  Di rendere pubblica la presente deliberazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997.

 

4)  Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lg. del 18.08.2000 n. 267.