Oggetto: Determinazione aliquote ICI anno 2011.

 

La Giunta comunale

 

Visto il D.Lgs. n. 504/92 Capo I che istituisce l’ICI e ne disciplina l’applicazione ed in particolare l’art. 6 “Determinazione delle aliquote” e l’art. 8 “Riduzioni e detrazioni dall’imposta”;

 

Visto l’art. 1 comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006, “Finanziaria 2007”, che modificando l’art. 6 comma 1, primo periodo del D. Lgs. 504/1992, stabilisce la competenza consiliare in merito alla determinazione delle aliquote ICI;

 

Considerato che ai sensi del comma 30 dell’art. 77 bis del D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito in legge 06/08/2008 n. 133, resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni dialiquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1 comma 7 del decreto-legge 27/05/2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

Considerato che le nuove norme relative al federalismo non comporteranno modifiche, per il 2011, all’imposta di cui trattasi;

 

Vista la propria deliberazione n. 7 del 28/02/2011, avente ad oggetto “ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2011 – Proposta al Consiglio comunale”;

 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di

 

DELIBERAZIONE

 

1)      Di approvare le seguenti aliquote ICI per l’anno 2011:

 

-          Immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze (come definite dall’art. 3 del vigente “Regolamento comunale ICI”) di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992: 4,5 per mille (quattrovirgolacinquepermille)

 

-          Immobili di categoria “A10”, “C1”, “D”: 5 per mille (cinquepermille)

 

-          Altri immobili 6,5 per mille (seivirgolacinquepermille)

 

-          Aree fabbricabili 6,5 per mille (seivirgolacinquepermille)

 

-          Terreni agricoli (se soggetti) 5 per mille (cinquepermille)

 

2)      Di confermare nella misura di €. 103,29 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale soggetti all’imposta;

 

3)      di dare atto, ai sensi del vigente “regolamento comunale ICI”, delle seguenti riduzioni e detrazioni:

 

-          Immobili ceduti in uso gratuito come abitazione principale a famigliari entro il primo grado (art. 5 lettera a  del vigente “Regolamento comunale ICI”)  4,5 per mille (quattrovirgolacinquepermille)

-          Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili (come definiti dall’art. 7 del vigente “Regolamento comunale ICI”)  o inabitati e di fatto non utilizzati;