1) aliquote ICI per l’anno 2009:
- Immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze (come definite dall’art. 3 del vigente “Regolamento comunale ICI”) di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992: 4,5 per mille (quattrovirgolacinquepermille)
- Immobili di categoria “A10”, “C1”, “D”: 5 per mille (cinquepermille)
- Altri immobili 6,5 per mille (seivirgolacinquepermille)
- Aree fabbricabili 6,5 per mille (seivirgolacinquepermille)
- Terreni agricoli (se soggetti) 5 per mille (cinquepermille)
2) Di confermare nella misura di €. 103,29 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale soggetti all’imposta;
3) Di applicare, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24/12/2007, l’ulteriore detrazione per abitazione principale del 1,33 per mille, ove spettante;
4) di dare atto, ai sensi del vigente “regolamento comunale ICI”, delle seguenti riduzioni e detrazioni:
- Immobili ceduti in uso gratuito come abitazione principale a famigliari entro il primo grado (art. 5 lettera a del vigente “Regolamento comunale ICI”) 4,5 per mille (quattrovirgolacinquepermille)
- abitazione principale posseduta da nuclei famigliari costituiti da giovani coppie per i primi tre anni dalla data di costituzione del nucleo famigliare: ulteriore detrazione di €. 100,00
- Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili (come definiti dall’art. 7 del vigente “Regolamento comunale ICI”) o inabilitati e di fatto non utilizzati;