1)      aliquote ICI per l’anno 2009:

 

-          Immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze (come definite dall’art. 3 del vigente “Regolamento comunale ICI”) di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992: 4,5 per mille (quattrovirgolacinquepermille)

 

-          Immobili di categoria “A10”, “C1”, “D”: 5 per mille (cinquepermille)

 

-          Altri immobili 6,5 per mille (seivirgolacinquepermille)

 

-          Aree fabbricabili 6,5 per mille (seivirgolacinquepermille)

 

-          Terreni agricoli (se soggetti) 5 per mille (cinquepermille)

 

2)      Di confermare nella misura di €. 103,29 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale soggetti all’imposta;

 

3)      Di applicare, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24/12/2007, l’ulteriore detrazione per abitazione principale del 1,33 per mille, ove spettante;

 

4)      di dare atto, ai sensi del vigente “regolamento comunale ICI”, delle seguenti riduzioni e detrazioni:

 

-          Immobili ceduti in uso gratuito come abitazione principale a famigliari entro il primo grado (art. 5 lettera a  del vigente “Regolamento comunale ICI”)  4,5 per mille (quattrovirgolacinquepermille)

-          abitazione principale posseduta da nuclei famigliari costituiti da giovani coppie per i primi tre anni dalla data di costituzione del nucleo famigliare: ulteriore detrazione di €. 100,00

-          Riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili (come definiti dall’art. 7 del vigente “Regolamento comunale ICI”)  o inabilitati e di fatto non utilizzati;