DELIBERA DI CONSIGLIO N. 08 DEL 21/02/2011

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DETERMINAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO che con l’art. 1 del D. Lgvo 30/12/1992 n. 504 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); a decorrere dall’anno 1993;

 

CHE al successivo art. 6, comma 1 del D. Lgvo 504/92 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente da adottare annualmente;

 

CHE il comma 156, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

 

PRESO atto che l’art. 6, comma 2 del D. Lgvo n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille ed il massimo del sette per mille;

 

DATO ATTO che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n. 116 recita “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgvo 30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgvo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto ad eccezione di quelli di categoria catastale A1,A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992(…). Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2 – bis e 2 – ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992;

 

PRESO ATTO altresì del blocco degli aumenti dei tributi locali introdotto sempre dal D.L. 93/2008 art. 77 bis così come confermato al comma 30 del D.L. 112/2008 convertito in legge 06/08/2008 n. 133;

 

CHE  il Disegno di Legge approvato dal Senato sulla “legge di stabilità 2011” all’art. 1 comma 123 conferma il blocco delle aliquote delle imposte tranne la TARSU fino all’attuazione del federalismo fiscale;

 

CONSIDERATO che l’intento di questa Amministrazione è quella di confermare anche per l’anno 2011, le aliquote e detrazioni proposte con la delibera di Giunta Comunale  n. 06 del 17/01/2011 il tutto come specificatamente ripetuto nella seguente tabella:

 

-         immobili adibiti ad abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8, e A9 da parte di persone fisiche: 5,00 per mille;

-         immobili locati ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 5,00 per mille;

-         immobili diversi dalle abitazioni: 5,00 per mille (da B4 a C7 – negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri,stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie chiuse ed aperte);

-         immobili per tutte le altre categorie: 7,00 per mille;

-         detrazione per l’abitazione principale: €. 103,29=

 

 

 

DI determinare i valori di mercato delle aree edificabili, come di seguito indicati:

 

AREE EDIFICATE –EDIFICABILI

 Euro 12,91  al mq.

 

DI PRECISARE che i valori come sopra definiti sono da ritenersi minimi e validi esclusivamente ai fini della verifica e dell’accertamento dell’I.C.I., intendendo in tale modo che in presenza di denunce contenenti valori maggiori esse si intendono regolari e non si da corso ad eventuali rimborsi;

 

DI CONSIDERARE tali valori applicativi ai fini I.C.I., a partire dalla data della presente, anche se riferibile all’imposta di anni precedenti ma a condizione che il pagamento non sia stato ancora effettuato;

 

PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione;

 

DATO ATTO di quanto disciplinato dal Regolamento ICI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 28/3/2007 e ss.mm. ed int.

 

VISTO  il parere reso dal Responsabile del settore ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 241;

 

VISTA la legge 7/8/90 n. 241;

 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

 

VISTI gli artt. 25 e seguenti del Regolamento il funzionamento del Consiglio Comunale;

 

VISTO  lo Statuto;

 

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

1)      DI confermare per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni proposte con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 17/01/2011 come specificatamente riportate nella premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

SUCCESSIVAMENTE

 

Stante l’urgenza circa l’applicazione e conoscibilità dell’imposta dichiara con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.