OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con l’art. 1 del D. Lgvo 30/12/1992 n. 504 è stata istituita l’imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.); a decorrere dall’anno 1993;
CHE al successivo art. 6, comma 1 del D. Lgvo 504/92 ha disciplinato la determinazione delle
aliquote con apposita deliberazione dell’Ente da adottare annualmente;
CHE il comma 156, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 ha attribuito la competenza della
determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;
PRESO atto che l’art. 6, comma 2 del D. Lgvo n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote
d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille ed il massimo del sette per mille;
DATO ATTO che l’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito in legge 24/07/2008 n. 116 recita “a
decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgvo
30/12/1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata
tale ai sensi del D.Lgvo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse
assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto ad eccezione di quelli di categoria catastale A1,A8, e A9 per le quali continua
ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992(…).
Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2 – bis e 2 – ter dell’articolo
8 del citato decreto n. 504 del 1992.
PRESO ATTO altresì del blocco degli aumenti dei tributi locali introdotto sempre dal D.L.
93/2008 art. 77 bis così come confermato al comma 30 del D.L. 112/2008 convertito in legge
06/08/2008 n. 133.
CONSIDERATO che l’intento di questa Amministrazione è quella di confermare anche per l’anno
2010, le aliquote e detrazioni proposte con la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 07.12.2009 il
tutto come specificatamente ripetuto nella seguente tabella:
- immobili adibiti ad abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8, e A9 da
parte di persone fisiche: 5,00 per mille;
- immobili diversi dalle abitazioni: 5,00 per mille; (da B4 a C7 – negozi e botteghe,
magazzini e localini deposito, fabbricati per arti e mestieri, stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse, tettoie chiuse ed aperte )
- Immobili per tutte le altre categorie : 7,00 per mille
- Detrazione per l’abitazione principale: Euro 103,29;
DI determinare i valori di mercato delle aree edificabili, come di seguito indicati:
AREE EDIFICATE –EDIFICABILI
€. 12,91 a metro quadro
DI PRECISARE che i valori come sopra definiti sono da ritenersi minimi e validi esclusivamente
ai fini della verifica e dell’accertamento dell’I.C.I., intendendo in tale modo che in presenza di
denunce contenenti valori maggiori esse si intendono regolari e non si da corso ad eventuali
rimborsi;
DI CONSIDERARE tali valori applicativi ai fini I.C.I., a partire dalla data della presente, anche se
riferibile all’imposta di anni precedenti ma a condizione che il pagamento non sia stato ancora
effettuato;
PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel corrente bilancio di previsione;
DATO ATTO di quanto disciplinato dal Regolamento ICI approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 7 del 28/3/2007 e ss.mm. ed int.
VISTO il parere reso dal Responsabile del settore ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 241;
VISTA la legge 7/8/90 n. 241;
VISTO il T.U.E.L. 267/2000;
VISTI gli artt. 25 e seguenti del Regolamento il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto;
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 10 Consiglieri presenti e
votanti espressi in forma palese e per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2010 le aliquote e le detrazioni proposte con deliberazione della Giunta
Comunale n. 36 del 07/12/2009 come specificatamente riportate nella premessa che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza circa l’applicazione e conoscibilità dell’ imposta dichiara con separata unanime
votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, 4° comma
del T.U.E.L. 267/2000.