OGGETTO : Imposta Comunale sugli Immobili anno 2006.

 

            Con riferimento alla Vs. richiesta dei dati relativi a quanto in oggetto, si comunica quanto segue :

 

ALIQUOTA DEL 5

-         su tutti gli immobili ad eccezione delle unità immobiliari diverse da abitazione principale;

 

-         le categorie da B4 a C7 ( negozi e botteghe, magazzini e locali deposito, laboratori, fabbricati per arti e mestieri, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie chiuse ed aperte) rientrano nell’aliquota del 5‰;

 

ALIQUOTA DEL 7‰

-         solo sulle seconde case ( civile abitazione ) categorie da A1 ad A9;

 

AREE FABBRICABILI

-         valore venale € 12,91 al metro quadro;

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

-         € 103,29 ( centotre / ventinove)

 

REGOLAMENTO COMUNALE  I.C.I.

…………..OMISSIS

ART. 5 Particolari discipline delle abitazioni principali

1.      Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell’abitazione principale una sola pertinenza (garage, box, posto auto, soffitta, cantina, ecc.), anche se distintamente iscritte a catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2.      Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
3.      Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

4.      Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.504 del 30712/1992 ed hanno effetto con riferimento agli anni d’imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
5.      Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta.
6.      Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che non risulti locata.
7.      Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

…………….OMISSIS

 

 

I versamenti devono essere effettuati a mezzo di bollettino postale sul CCP. n. 13642137, intestato a :

            Servizio Riscossione tributi concessionario Biella SESTRI S.P.A. 28100 NOVARA

 

 

Il responsabile di servizio

                                                                                                                 Dr. Lanza Daniele