PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

I.C.I. 2011

 

Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze,anche se distintamente iscritte a catasto

Pertinenze considerate parte integrante in numero massimo di 1, a scelta tra le categorie C02, C06, C07.

Sono inoltre considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, limitata dall’ipotesi di parentela entro il secondo grado, ed utilizzate come abitazione principale, effettuate tramite contratto di comodato gratuito registrato.

L’ESENZIONE NON SI ESTENDE AI FABBRICATI DI CATEGORIA A1, A8 E A9

5,0 ‰ ABITAZIONE PRINCIPALE, esclusivamente per le categorie A1 – A8 – A9

7,0 ‰ tutti gli altri immobili

I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI

DETRAZIONE € 103,29 esclusivamente per le categorie A1 – A8 – A9

SCADENZE VERSAMENTI

ACCONTO dal 1 al 16 giugno 2011 pari al 50% dell’imposta annuale

SALDO dal 1 al 16 dicembre 2011 con eventuale conguaglio

TOTALE dal 1 al 16 giugno 2011 qualora si voglia pagare in unica soluzione

MODALITA’ DI VERSAMENTO

CONTO CORRENTE POSTALE N. 88683313 INTESTATO A EQUITALIA SESTRI SPA