I.C.I. 2011
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze,anche se distintamente iscritte a catasto
Pertinenze considerate parte integrante in numero massimo di 1, a scelta tra le categorie C02, C06, C07.
Sono inoltre considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, o collaterale, limitata dall’ipotesi di parentela entro il secondo grado, ed utilizzate come abitazione principale, effettuate tramite contratto di comodato gratuito registrato.
L’ESENZIONE NON SI ESTENDE AI FABBRICATI DI CATEGORIA A1, A8 E A9
5,0 ‰ ABITAZIONE PRINCIPALE, esclusivamente per le categorie A1 – A8 – A9
7,0 ‰ tutti gli altri immobili
I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI
DETRAZIONE € 103,29 esclusivamente per le categorie A1 – A8 – A9
SCADENZE VERSAMENTI
ACCONTO dal 1 al 16 giugno 2011 pari al 50% dell’imposta annuale
SALDO dal 1 al 16 dicembre 2011 con eventuale conguaglio
TOTALE dal 1 al 16 giugno 2011 qualora si voglia pagare in unica soluzione
MODALITA’ DI VERSAMENTO
CONTO CORRENTE POSTALE N. 88683313 INTESTATO A EQUITALIA SESTRI SPA