Il Sindaco espone la seguente proposta di deliberazione:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: PROVVEDIMENTI ANNO 2007.
Sulla proposta di cui sopra, il Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente:
PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVANZI Dr.ssa Milvia
******************
IL SINDACO
OMISSIS…
PROPONE
1) DI FISSARE l'aliquota I.C.I, per l'anno 2007, nella misura del 6,5 per mille, come già stabilito negli scorsi esercizi;
2) DI RIDURRE l'aliquota I.C.I. del 50% per l'anno 2007 per le prime case abitate da nuclei familiari al cui interno risulti essere presente un invalido civile con una percentuale di invalidità di grado non inferiore all'80%; l'invalidità dovrà essere certificata dalla competente struttura A.S.L.;
3) DI CONFERMARE la detrazione unica fissa per la prima casa (Abitazione principale) in € 103,29;
4) DI DARE ATTO che il gettito presunto sarà di € 175.000,00.
5) DI INTRODURRE il seguente art. 7 bis al vigente regolamento I.C.I. ed avente ad oggetto:
Agevolazioni in materia di atti di attribuzione - aggiornamento del classamento catastale ai sensi dei c. 336 e 337 dell’art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311.
1. I soggetti passivi d’imposta, quali titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate e non iscritte in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o per passaggio dalla categoria esente a quella soggetta ad imposizione, che, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi della legge n. 311/2004, articolo 1, comma 336, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, gli atti di attribuzione e/o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di decadenza dall’agevolazione, possono definire in modo agevolato i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza.
2. Per beneficiare della definizione agevolata di cui al comma precedente il soggetto passivo di imposta deve provvedere a:
a) entro il termine perentorio del 30 settembre 2007:
- presentare all’Agenzia del Territorio di Biella, ai sensi del D.M. 701/1994, tutti gli atti per
l’attribuzione e/o l’aggiornamento dei classamenti delle unità immobiliari;
b) entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione da parte dell’Agenzia del Territorio degli
atti di attribuzione/aggiornamento dei classamenti:
- effettuare il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, determinando l’imposta dovuta
sulle annualità arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell’agevolazione, applicando
l’aliquota deliberata per ciascun anno d’imposta, all’intero imponibile nel caso di prima
attribuzione della rendita, ovvero al maggiore imponibile, nel caso di aggiornamento della
rendita preesistente, con esclusione in entrambi i casi di sanzioni ed interessi, da versare
separatamente per ciascun anno d’imposta, utilizzando i bollettini dell’ICI ordinaria;
- presentare al Comune su apposito modello di comunicazione di avvenuta adesione, corredata
della documentazione prodotta per il classamento (DM 701/1994), nonché delle fotocopie dei
versamenti eseguiti;
c) se l’importo complessivo delle somme dovuto a titolo di definizione agevolata è pari o superiore
a € 1.000,00, il versamento può essere eseguito in numero di rate pari al numero degli anni
dovuti. Ogni versamento deve essere fatto per l’importo complessivo dell’anno a cui si riferisce
e deve avvenire con cadenza non superiore al bimestre. In caso di pagamento rateale il
contribuente presenta al Comune, unitamente al modello di avvenuta adesione, istanza di
rateizzazione con allegata attestazione del pagamento della prima rata riferita all’annualità più
vecchia.
Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali vigenti, calcolati su base mensile. Il pagamento
della prima rata perfeziona la definizione agevolata ed il mancato pagamento di una rata
successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione coattiva.
3. Il Comune provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alle sanzioni di legge.
4. I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente articolo qualora manchi o sia indicata in modo infedele la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero omettano il versamento del tributo. La decadenza comporta l’attivazione di tutta la procedura prevista dai commi 336 e 337 dell’art. 1 della legge n. 311/2004, che dovrà avvenire con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
OMISSIS…
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano,
1) DI APPROVARE integralmente la suesposta proposta di deliberazione.