PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009.

IL COMUNE DI PETTINENGO, IN DETTAGLIO DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO, HA DISPOSTO QUANTO RIPORTATO NEI SEGUENTI  ESTRATTI DI DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE:

 

 

CC n. 14 del 26/03/2010

 

OGGETTO: CONFERMA DISCIPLINA ED ALIQUOTE VIGENTI NELL’ANNO 2009 PER ICI ANNO 2010 E ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF ANNO 2010.

 

 

... omissis... 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

PREMESSO che a seguito dell'emanazione della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) l’approvazione/variazione dell’aliquota ICI deve essere decisa in seno al C.C.;

 

VISTO l’art. 1 del DL n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008 che ha stabilito l’esclusione dall’ICI dal 2008 dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e a10;

 

RITENUTO di dover esplicitare che l’assimilazione all’abitazione principale non puo’ farsi valere su più di una pertinenza per tipologia catastale nell’eventualità che un immobile ne abbia diverse;

 

ATTESO che, nonostante le scarse risorse di cui il Comune dispone per adempiere alla molteplicità di funzioni istituzionali e per soddisfare gli innumerevoli bisogni collettivi della popolazione, si intende non gravare sui cittadini data la situazione di recessione in cui versa l’economia nazionale, complice la depressione dei consumi delle famiglie e le notevoli tensioni finanziarie a livello globale;

 

DATO atto che per l’anno 2009 la disciplina ICI prevedeva, in particolare, un’aliquota ordinaria del 6,50‰ per tutti gli immobili che non sono abitazione principale o assimilati;

 

DATO atto che l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per vigente  per l’anno 2009era dello 0,5%;

 

RITENUTO quindi di dover confermare l’aliquote e la disciplina dell’ICI del 2009  e l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF del 2009 anche per l’anno 2010;

 

VISTO il parere tecnico-amministrativo espresso dal Segretario Comunale;

 

VISTO il regolamento sull’addizionale comunale all’IRPEF, in particolare l’art. 5;

 

VISTO IL TUEL nr. 267/2000;

 

Con 12 voti unanimi  espressi palesemente;

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1. DI confermare la disciplina vigente e le aliquote ICI dell’anno 2009 anche per l’anno 2010 e precisamente stabilendo:

 

 

- abitazione principale:   6,00 per mille (più detrazione di euro 103,29 annui per le cat. A1, A8 e A10);

- altri fabbricati:             6,50 per mille;

 

2. DI prendere atto dell’esclusione dell’ICI dell’abitazione principale, precisando che per quanto concerne le pertinenze dell’abitazione principale ne verrà considerata una per tipologia catastale;

 

3. DI confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF vigente per l’anno 2009 e pari allo 0,5% anche per l’anno 2010;

  

 

 

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CC n. 18 del 26/06/2008

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'INTERESSE ENTRO I LIMITI DEL 3% EX ART. 1, C 165 DELLA L. 296/2006 E DEL PAGAMENTO DEL MINIMO DI IMPOSTA EX ART. 1, C 168 STESSA LEGGE.            

 

...omissis... 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art.1, comma 165 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che impone che la misura annua degli interessi sia determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, calcolando la maturazione degli interessi giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili;

 

PRESO ATTO che lo stesso comma precisa che gli interessi spettano nella stessa misura al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dall’eseguito versamento;

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 168 della stessa legge che stabilisce che, nel rispetto della norma dall’art. 25 della legge 289/2005, gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono effettuati;

 

RITENUTO di dover provvedere ad uniformarsi alla richiamata norma, fissando all’1,5% la misura annua degli interessi di differenza rispetto al tasso legale;

 

RITENUTO di stabilire l’importo minimo inesigibile o non rimborsabile nella misura di euro 5,00 per tributo annuo (riferito quindi all’intero importo e non ad eventuali rate );

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica amministrativa del Segretario comunale;

 

VISTO il TUEL n. 267/2000;

 

CON VOTI  unanimi favorevoli espressi palesemente;

 

 

DELIBERA

 

DI determinare all’1,5% la misura degli interessi di differenza rispetto al tasso di interesse legale, da calcolarsi giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

 

DI stabilire che gli interessi spettano nella stessa misura dell’1,5% al contribuente per somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento;

 

DI stabilire in euro 5,00 in ragione d’anno l’importo minimo non esigibile o non rimborsabile.

 

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