OGGETTO:
Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote e riduzioni, detrazioni e versamento minimo.
L’anno duemilaotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. Sono presenti al punto dell’ordine del giorno i Signori:
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Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora Dott.ssa Bernardini Graziella la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dott. STEFANO ZANONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
OGGETTO:
Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote e riduzioni, detrazioni e versamento minimo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e ss.mm., concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;
Visti i commi da
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 02/12/2008 con cui venivano proposte al Consiglio Comunale le aliquote, riduzioni e detrazioni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 02/12/2008 con cui veniva proposto al Consiglio Comunale l’importo minimo del versamento annuale ICI nella misura di € 5 (cinque) a decorrere dall’anno 2009;
Visto l’art.1 comma 156 della Legge 27/12/2006 n.296 il quale apportando variazioni all’art. 6 del D.Lgs 30/12/1992 n.504, stabilisce che le aliquote dell’imposta devono essere fissate dal Consiglio Comunale.
Visto l’art.1 comma 168 della Legge 27/12/2006 n.296 il quale prevede, nel rispetto dei principi posti dall’art.25 della L. N.289/2002, la possibilità di determinare per ciascun tributo di propria competenza gli importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi;
Ritenuto confermare anche per l’anno 2009 le stesse aliquote, riduzioni e detrazioni in vigore nell’anno 2008 e stabilito quindi:
1 - di fissare, per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille ad esclusione degli alloggi non locati;
2 - di stabilire, per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non locati e relative pertinenze nella misura del 7 per mille, rinviando per l'individuazione degli stessi all’art.38 del D.P.R. 917 del 22/12/1986;
3 - di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di € 113,62 salve le competenze consiliari al riguardo;
4 - di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5 – di fissare a decorrere dall’anno 2009, l’importo minimo del versamento annuale ICI nella misura di € 5 (cinque) ;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
- assicurare l'equilibrio del bilancio 2009;
Dato atto che il gettito complessivo, in applicazione delle aliquote come fissate, è previsto in € 439.304, che assicura il pareggio del bilancio, nonché la condizione di pareggio economico, altrimenti non assicurabile;
Visto l'art. 1, comma 156, della L. 27/12/2006. n.296;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000
D E L I B E R A
1 - di fissare che per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille, valga ad esclusione degli alloggi non locati;
2 - di stabilire che per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale operi sugli immobili per gli alloggi non locati e relative pertinenze, nella misura del 7 per mille, demandando per l'individuazione degli stessi all’art.38 del D.P.R. 917 del 22/12/1986, sono quindi esclusi gli immobili ad uso abitazione principale del possessore e dei suoi famigliari, gli immobili ad uso abitativo utilizzati per arti e professioni e gli immobili ad uso abitativo per attività d’impresa;
3 - di dare atto che la determinazione della detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, opera nella misura di €uro 113,62;
4 - di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5 – di fissare a decorrere dall’anno 2009, l’importo minimo del versamento annuale ICI nella misura di € 5 (cinque) ;
PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49, comma 1 del T.U. 267 del 18.8.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica/contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Bernardini Graziella
Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto del parere espresso dai Responsabili dei servizi di cui ante;
Con votazione unanime a favore resa in forma palese ;
di approvare la suesposta proposta di deliberazione.