C.C. N. 3 DEL 19/02/2009

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009 – CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONI DI IMPOSTA

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

A RELAZIONE del Sindaco

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni e considerato che:

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, così come modificato dal comma 156 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta è stabilita dal Consiglio Comunale, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, e che detta aliquota può essere diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dall'abitazione, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati e può essere, altresì, agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

           VISTO l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano tariffe e aliquote entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

           VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 19/12/2008 che differisce al 31/03/2009 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2009 degli enti locali;

VISTO l’articolo 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 126 che dispone al primo comma che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; e che definisce al comma 2 che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

           CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale sull’Imposta Comunale sugli immobili prevede che siano considerate abitazioni principali, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il 1’ grado, i quali vi dimorino, in conformità alle risultanza anagrafiche, e quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

           RICORDATO inoltre che il vigente regolamento comunale sull’imposta comunale sugli immobili prevede la stessa imponibilità fiscale alle pertinenze, senza alcuna limitazione numerica, purché rientranti nelle tipologie catastali C/2, C/6 e C/7, considerate parte integrante dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto, appartenenti al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione a cui sono durevolmente e stabilmente asservite;

          VISTO, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n.126/2008 , con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

DATO ATTO, altresì, che il gettito stimato a seguito dell'applicazione delle aliquote qui sotto elencate è tale da garantire l'equilibrio economico della gestione;

           RITENUTO di determinare, per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure, confermando le aliquote 2008 e mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 104,00 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;

 

·         unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze                                                                                  5 per mille

                        detrazione d’imposta                                                                Euro     104,00

·         unità immobiliari e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, i quali vi dimorino, in

      conformità alle risultanze anagrafiche                                                                                                                                5 per mille

·         unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

      residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino Locate                     5 per mille

·         altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze                                                                                     6 per mille

·         altre unità immobiliari non ricomprese nelle tipologie precedenti                                                                                           5 per mille

·         aree fabbricabili                                                                                                                                                               5 per mille

·         terreni agricoli                                                                                                                                                                 5 per mille

 

            Vista la Legge 22/12/2008 n.203 “Legge Finanziaria 2009”;

            VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

            VISTO il D.Lgvo 18/08/2000 n.267;

 

….OMISSIS

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che sortisce il seguente risultato:

-voti favorevoli n.10

-voti contrari n.3

D E L I B E R A

 

di fissare per l’anno 2009 , nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’ imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e relative detrazioni d’imposta:

·         unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze             5 per mille

      detrazione d’imposta      Euro          104,00

·         unità immobiliari e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti

in linea retta entro il primo grado, i quali vi dimorino, in

conformità alle risultanze anagrafiche                                                                      5 per mille

·         unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che

non risultino locate                                                                                                5 per mille

·         altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze                            6 per mille

·         altre unità immobiliari non ricomprese nelle tipologie precedenti                                 5 per mille

·         aree fabbricabili                                                                                                     5 per mille

·         terreni agricoli                                                                                                       5 per mille

 

-          di dare atto che alla presente deliberazione sarà data la prescritta pubblicità;

 

…OMISSIS