PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) CONFERMA ALIQUOTA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007.

 

La Giunta Comunale

 

PREMESSO che:

 

Ø      con il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nuovo “Testo Unico degli Enti Locali” attribuisce, all’art. 42, lettera F) alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

Ø      con il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili, ed è stata prevista, per i Comuni, l’autonomia sia regolamentare sia di determinazione della relativa tariffa;

 

Ø      l’art. 53 della legge 23.12.2000 n. 388 stabiliva il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

VISTO che:

 

Ø      ai sensi dell’art. 3, comma 48 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Legge Finanziaria 1997” fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e di ogni altra imposta” ed al comma 51 del medesimo articolo “fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 3, i redditi dominicali sono rivalutati del 25%;

 

Ø      l’art. 3, comma 55 e successivi della legge 23.12.96, n. 662 ha previsto una serie di riduzioni e detrazioni che non si prevede di adottare non ché la possibilità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale da € 103,29 ad € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

 

Ø      il comma 2 dell’art. 6, del DLGS n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni prevede che :

 

·        l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille

·        l’aliquota massima a differenza del passato può essere deliberata senza che ricorrano le “straordinarie esigenze di bilancio”;

·        l’aliquota può essere diversificata con riferimento alla diverse tipologie di immobili o soggetti passivi di imposta, con particolare riferimento a : immobili adibiti ad abitazione principale da parte delle persone fisiche, immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale; alloggi non locati; immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro.

 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI stabilite con Atto della Giunta Comunale N° 2 del 04/01/2006 e precisamente :

·        Aliquota ordinaria : 6%.

·        Aliquota per prime case (cittadini residenti): 5%

·        Detrazione unica abitativa principale € 103,29 - estendibile anche alle pertinenze.

RILEVATO CHE:

 

Ø      ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, in caso di non adozione dell’atto deliberativo entro il termine prefissato, trova applicazione l’aliquota del 4 per mille, ferme restando le particolari disposizioni per gli Enti dissestati, previste dal 5° comma dell’art. 25 del Decreto Legge 02.03.1989, n. 66, convertito nella Legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.

 

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti del sopraccitato art. 42. lett. F) dell’ordinamento delle Autonomie Locali:

 

VISTA la Legge Finanziaria anno 2007 n. 296 del 27.12.2006;

 

VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell’art.49,comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

 

- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

 

 

DELIBERA:

 

1.      DI CONFERMARE per l’anno 2007, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), stabilite con Atto della Giunta Comunale N° 2 del 04/01/2006, da applicare in questo Comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e soggetti passivi di imposta come segue:

·        Aliquota ordinaria : 6%.

·        Aliquota per prime case (cittadini residenti): 5%

·        Detrazione unica abitativa principale € 103,29 - estendibile anche alle pertinenze.

 

2.      DI CONFERMARE in € 103,29 la detrazione applicabile all’unità abitativa principale estendibile alle sue pertinenze, di cui all’art. 8 del D.L. n. 504/1992 e Circolare Ministero delle Finanze 21.05.1994, n. 65/E di cui all’art. 3, comma 55 della Legge 662/1996;

 

3.      DI DISPORRE affinché del presente provvedimento sia data informazione ai contribuenti interessati ed il Servizio Comunale competente adotti i provvedimenti allo stesso conseguenti.

 

4.      SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 ,  4° comma del D.lsv. 267/2000.

 

 

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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - CONTABILE.

 

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.

 

Castelletto Cervo, lì 03/01/2007

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SANTAMARIA Dolores