PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005
 
Il Sindaco alla Giunta Comunale
 
PREMESSO che:
 
Ø      con il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nuovo “Testo Unico degli Enti Locali” attribuisce, all’art. 42, lettera F) alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 
Ø      con il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili, ed è stata prevista, per i Comuni, l’autonomia sia regolamentare sia di determinazione della relativa tariffa;
 
Ø      l’art. 53 della legge 23.12.2000 n. 388 stabiliva il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
 
VISTO che:
 
 
Ø      ai sensi dell’art. 3, comma 48 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Legge Finanziaria 1997” fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e di ogni altra imposta” ed al comma 51 del medesimo articolo “fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 3, i redditi dominicali sono rivalutati del 25%;
 
Ø      l’art. 3, comma 55 e successivi della legge 23.12.96, n. 662 ha previsto una serie di riduzioni e detrazioni che non si prevede di adottare non ché la possibilità di elevare l’importo della detrazione per abitazione principale da € 103,29 ad € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
 
Ø      il comma 2 dell’art. 6, del DLGS n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni prevede che :
 
·        l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille
·        l’aliquota massima a differenza del passato può essere deliberata senza che ricorrano le “straordinarie esigenze di bilancio”;
·        l’aliquota può essere diversificata con riferimento alla diverse tipologie di immobili o soggetti passivi di imposta, con particolare riferimento a : immobili adibiti ad abitazione principale da parte delle persone fisiche, immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale; alloggi non locati; immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro.
 
VISTO il rapporto congiuntamente redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario e della gestione delle imposte in esame dal quale risulta per l’anno 2004 questo Comune ha applicato l’aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille con una aliquota della detrazione per abitazione principale fissata in € 103,29.
 
CONSIDERATO, come si renda purtroppo necessario procedere ad un incremento  delle tariffe;
 
RILEVATO che:
 
Ø      l’importo complessivo che è stato stimato di conseguire con l’applicazione dell’aliquota citata, risulta indispensabile per assicurare le risorse necessarie a garantire l’equilibrio della parte corrente del redigendo Bilancio 2005,  tenuto conto degli aumenti che si verificheranno nelle spese per il personale e per i vari servizi mentre si avrà una riduzione delle entrate relative ai contributi statali;
 
Ø      ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, in caso di non adozione dell’atto deliberativo entro il termine prefissato, trova applicazione l’aliquota del 4 per mille, ferme restando le particolari disposizioni per gli Enti dissestati, previste dal 5° comma dell’art. 25 del Decreto Legge 02.03.1989, n. 66, convertito nella Legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni.
 
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti del sopraccitato art. 42. lett. F) dell’ordinamento delle Autonomie Locali:
 
VISTA la Legge Finanziaria anno 2005 n. 314 del 30.12.2004;
 
Formula la seguente proposta di deliberazione:
 
  1. DI DETERMINARE  per l’anno 2005, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune con riferimento alle diverse tipologie di immobili e soggetti passivi di imposta come segue:
 
·        CINQUE PER MILLE per le prime case (cittadini residenti);
 
·        SEI PER MILLE per le seconde case
 
DI STABILIRE  che la detrazione applicabile all’unità abitativa principale di cui all’art. 8 del D.L. n. 504/1992 e Circolare Ministero delle Finanze 21.05.1994, n. 65/E di cui all’art. 3, comma 55 della Legge 662/1996, verrà mantenuta in € 103,29 per l’anno 2005.
 
3. DI DISPORRE affinché del presente provvedimento sia data informazione ai contribuenti interessati ed il Servizio Comunale competente adotti i provvedimenti allo stesso conseguenti.
 

IL PROPONENTE

   IL  SINDACO
                                              
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - CONTABILE.
 
La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.
 

Castelletto Cervo, lì 12-01-2005

 
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                           SANTAMARIA Dolores