PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

CC. N° 04 del 25 febbraio 2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ANNO  2008 – DISCIPLINA E ALIQUOTE

 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

                                                                                                                                     F.to. CAVASIN Danilo

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il titolo I, capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Visti i commi da 48 a 59, dell'articolo 3, della legge 23.12.1996, n. 662, con i quali, anche con la sostituzione integrale degli articoli 6 e 8 del sopraccitato D.Lgs. 504/1992, vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell'I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l'articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta;

 

Visto l’art. 1 comma 156 della L. 296/27/12/2006 (legge finanziaria), che modifica l’art, 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, stabilendo che l'aliquota ICI e' stabilita dal Consiglio comunale;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  02 del 28/01/2008 con cui si proponeva:

“1 - di mantenere, per l'anno 2008, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille ad esclusione degli alloggi non locati;

2 - di mantenere, per l'anno 2008, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non locati e relative pertinenze, nella misura del 7 per mille, rinviando per l'individuazione e disciplina regolamentare alla competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 lett. f) D.lgs 267 del 18.08.2000.

3 - di mantenere la detrazione d’imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di € 103,29, oltre alla ulteriore detrazione per l’abitazione principale, introdotta dall’art. 1, comma 5 della legge 24/12/2007, n. 244.”

 

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

-  assicurare l'equilibrio del bilancio 2008;

di poter determinare, per l'anno 2008, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella stessa misura dell'anno precedente;

 

Dato atto che il gettito complessivo, in applicazione delle aliquote come sopra proposte è previsto in € 50.700,00, (incrementato rispetto al gettito dell’anno precedente, di € 3.000,00 grazie agli accertamenti emessi a seguito dei controlli effettuati dall’uff. tributi), gettito che assicura il pareggio del bilancio;

 

Visto l'art. 42, lettera f), del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 

Visto il parere reso dal Responsabile del servizio, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed il parere favorevole del revisore dei conti;

 

Con voti favorevoli n. 8 contrari nessuno e astenuti 2 (Spando e Fangazio), espressi in forma palese per alzata di mano dai dieci presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1 - di fissare che per l'anno 2008, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille come proposta dalla G.C. con atto 02 del 28/01/2008, valida ad esclusione degli alloggi non locati;

 

2 - di stabilire che per l'anno 2008, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non locati e relative pertinenze, nella misura del 7 per mille, come  proposta dalla G.C. con atto n. 2/2008, demandando per l’individuazione degli stessi all’art. 38 DPR 917/22.12.1986, con esclusione quindi degli immobili ad uso abitazione principale del possessore e dei suoi famigliari, gli immobili ad uso abitativo utilizzati per arti e professioni e gli immobili ad uso abitativo per attività d’impresa;

 

3 - di dare atto che la determinazione della detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, opera nella misura di € 103,29, oltre alla ulteriore detrazione per l’abitazione principale, introdotta dall’art. 1, comma 5 della legge 24/12/2007, n. 244.