REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI CAMANDONA
Ufficio Tributi
Frazione BIANCO N°1
13821 CAMANDONA (BI)
Tel: 015/748257 Fax. 015/7480907
E-Mail camandona@ptb.provincia.biella.it
ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008
L’imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati ,aree fabbricabili(valore di mercato), a qualsiasi uso destinati, mentre i terreni agricoli posseduti nel comune di Camandona sono esenti dall’imposta. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento.
Abitazione principale
L’abitazione principale è l’unità immobiliare (alloggio) dove il contribuente dimora abitualmente.
Normalmente la dimora abituale corrisponde al luogo di residenza.
Se il contribuente vive in più alloggi, può considerare come abitazione principale un solo alloggio.
Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione della aliquota ridotta od anche alla detrazione per queste previste, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate.
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale in Italia, a condizione che non risulti locata.
Sono equiparate alle abitazioni principali le pertinenze (garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ecc), una per tipo anche se distintamente iscritte a Catasto, destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale: l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell’abitazione nella quale dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza.
Detrazioni
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione per abitazione principale.
Se l’alloggio è adibito ad abitazione principale da più contribuenti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali (non è proporzionale alla quota di proprietà).
Se l’ammontare della detrazione di imposta per l’abitazione principale risulta superiore all’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte residua deve essere dedotta dall’imposta dovuta per le pertinenze.
Attenzione! si ricorda che a decorrere dal 1997 le rendite catastali dei fabbricati debbono essere rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali del 25 per cento.
Aliquote e detrazioni per l’anno 2008 ( uguali al 2007 )
§ Immobili adibiti ad abitazione principale 5.50 per mille
§ altro tipo di immobile e relative pertinenze 7.00 per mille
Detrazione dell’ Imposta pari a € 103,29 annue, oltre ulteriore detrazione dell’ 1,33 per mille della base imponibile sulla quale è stata calcolata l’imposta per l’abitazione principale con il limite di € 200,00