L’ Assessore alle Finanze,
Premesso:
- che con il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 del richiamato D.Lgs. n. 504/1992 è stato fissato al 31 dicembre ogni anno con effetto per l'anno successivo, il termine entro il quale deve essere adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione che stabilisce l'aliquota dell’ imposta, e che, in caso di non adozione di detto atto deliberativo entro il termine prefissato, trova applicazione l'aliquota del 4 per mille, ferme restando le particolari disposizioni per gli Enti dissestati, previste dal quinto comma dell'art. 25 del D.L.2 marzo 1989, n.66, convertito nella Legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legge n. 314 del 30.12.2004 che proroga i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 al 28 febbraio 2005;
Visto che il gettito derivante dall’applicazione di dette aliquote è stato quantificato, in via prudenziale, in € 1.270.000,00;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) Di confermare, per l'anno 2005, le aliquote I.C.I. dell’anno 2004 :
a. per l’abitazione principale e le sue pertinenze: 5 per mille;
b. per tutti gli altri casi: 7 per mille;
2) Di dare atto che la detrazione applicabile all’abitazione principale di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e Circolare Ministero delle Finanze 21.5.1994, n. 65/E e di cui all’art. 3, comma 55 della Legge 662/1996 viene mantenuta a € 103,29 per l’anno 2005;
3) Di confermare inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 449 del 27/12/1997, l’aliquota agevolata nella misura del 2 per mille nei seguenti casi:
a) per unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di recupero edilizio;
b) immobili di interesse storico o architettonico, vincolati ai sensi di legge, oggetto di interventi di recupero edilizio;
c) immobili ubicati nei nuclei di antica formazione (N.A.F.), così come zonizzati dal Piano Regolatore Comunale, oggetto di recupero edilizio;
d) nuove autorimesse e/o nuovi posti auto che costituiscano pertinenza ad un fabbricato esistente;
e) utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi.
L’aliquota agevolata di cui sopra è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi sopra descritti e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
4) Di dare atto che per ottenere l’applicazione dell’aliquota agevolata tutti gli interventi, oltre che essere conformi allo strumento urbanistico, dovranno essere autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge urbanistica;
5) Di fissare di cui all’articolo 4 del vigente Regolamento l’aliquota agevolata al 4 per mille;