Estratto della deliberazione C.C. n.7 del 29/4/2010

adottata dal Comune di Crevacuore (Prov. di Biella)

in materia di aliquote ICI per l’anno d’imposta 2010.

 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2010.     

                                                                                                                               

Il Sindaco:

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, con atto del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2005;

VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della Legge 27/12/2006 n. 296, in vigore dal 01/01/2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 1, comma 169 della succitata Legge 296/2006 secondo il quale “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis…”;

VISTO l’art.77 bis comma 30 del D.L. 112/2009 convertito dalla L. 6 agosto 2009 n. 133 il

quale dispone “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del

federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali

di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato, di cui all’art.1 comma 7 del decreto-legge 27 maggio 2009 n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2009 n.126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;  

PRESO ATTO che con Decreto  del Ministero dell’Interno in data 17/12/2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2010;

CONSIDERATO che il Decreto Legge  27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008 n. 126 ha stabilito, a partire dall’anno 2008, l’esenzione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto citato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. Sono altresì esenti le pertinenze delle abitazioni principali (categorie C6, C7 e C2), come disciplinate dal Regolamento.

ESAMINATE inoltre, le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella Legge 27/12/1997, n.449;

VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio,

 

PROPONE

 

1)     di fissare per l’anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote, riduzioni e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita  con Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504:

 

Le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), vengono così determinate per l’anno 2010:

-          aliquota nella misura del 6,60 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di n.1 C2, n.1 C6 e n.1 C7) e per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale  nonché per le aree fabbricabili;

-          detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,30.=.

 

Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, sono esenti dal pagamento dell’imposta ICI le seguenti tipologie di immobili:

a)     l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;

b)     l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente.

       L’esenzione si applica anche, ai sensi dell’art. 1, c. 3 D.L. 93/08:

·         a favore del contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che egli non possegga, nello stesso comune di ubicazione dell’ex casa coniugale, un’altra abitazione utilizzata come abitazione principale;

·         alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

 

Per l’anno 2010 viene inoltre confermata, ai sensi della Legge 27/12/1997, n. 449 come disciplinato dall’art. 5 del Regolamento I.C.I. in vigore, l’aliquota agevolata del 4,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di facciate di immobili localizzati all’interno dei centri storici, realizzazione di autorimesse o posti auto oppure interventi volti all’utilizzo ai fini abitativi di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari residenziali oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori da esercitarsi a seguito di rilascio di apposito permesso di costruire o provvedimento autorizzativo.

 

Come già previsto per l’anno precedente, anche per l’anno 2010 si conferma quanto segue:

·         di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 D.Lgs. 504/92, come modificato dal comma 55 art. 3 Legge 662/96;

·         di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell’assoggettamento ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

2)     di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi di legge;

3)     di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate, da parte dei contribuenti.

 

 

 

                                                                                                  IL SINDACO

                                                                                             Gian Luigi PAVERO

 

 

 

 

PARERI

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica

 

                                                                                              PARERE FAVOREVOLE

                                                                                                 RIETTI Rag. SIMONA

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai       

              competenti pareri ai sensi D.Lgs. 267/2000;

DOPO breve discussione;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

CON voti favorevoli n.9 astenuti n.4 (Sigg. Bertone, Raffo, Squarzoni, Toso) su n. 13 presenti e

          votanti, palesemente espressi per alzata di mano;

 

 

 

DELIBERA

 

1) di approvare la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai competenti

     pareri ai sensi del D.Lgs. 267/2000 in ogni sua parte e condizione .