ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI, IN USO GRATUITO
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale ivi residenti.
2. Tale situazione dovrà essere attestata tramite presentazione del relativo comodato o tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegarsi alla comunicazione di cui all’art. 7.
3. La disposizione di cui al primo comma opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all'ipotesi di parentela entro il secondo grado.