1. Di determinare per l'anno 2008, ed in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 così come modificato dall'art. 3 comma 53 della Legge n. 662/96, nella misura del 5.8 per mille (cinque virgola otto per mille) l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Di stabilire in EURO 103,29.= rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 55 Legge 662/96).
3. Di stabilire in EURO 180,76.= rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
A. abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 662/96 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. superiore a EURO 41.316,55.= e non oltre EURO 43.898,84.=;
B. rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile con percentuale almeno del 60%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2007 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
C. non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;
D. abbiano avuto nel 2007 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella:
N. PERSONE COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE COME DA STATO DI FAMIGLIA |
REDDITO COMPLESSIVO LORDO PER NUCLEO FAMILIARE IN EURO |
1 |
6.455,71 |
2 |
10.587,37 |
3 |
13.686,11 |
4 |
16.268,39 |
5 |
19.108.91 |
PIU' DI 5 |
23.757,02 |
4. Di stabilire in EURO 206,58.= rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 662/96 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. non superiore a EURO 41.316,55.= e che contemporaneamente possiedano le caratteristiche b), c) e d) del punto 3).
5. Di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa una pertinenza, del soggetto passivo al 5 per mille (cinque per mille) (art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 55 L. 662/96) .
6. Di considerare abitazione principale, compresa una pertinenza, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e senza applicazione della detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado purché il parente in questione abbia ivi stabilito la propria residenza.
7. Di considerare abitazione principale, compresa una pertinenza, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e con applicazione della detrazione in proporzione alla quota posseduta quelle dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 1, comma 6, legge n. 244/2007).
8. Di non ridurre le aliquote ICI sulle abitazioni locate a terzi e da queste utilizzate come abitazione principale (art. 4 D.L. 437/96).
9. Di diversificare l'aliquota per gli immobili classificati catastalmente in categoria D stabilendo la stessa al 6 per mille (sei per mille).
10. Di non diversificare ulteriormente l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6 comma 2 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 53 L. 662/96).
11. Di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 53 L. 662/96).
12. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 L. 662/96).
13. Di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 55 L. 662/96).
14. Di non stabilire un'aliquota ridotta alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale; di recepire quanto riportato al punto 3 della convenzione tra Comune di Venegono Superiore e Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale stipulata in data 25 febbraio 2004.
15. Di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 55 L. 662/96).
16. Di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati che risultano fatiscenti cioè oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi.
17. Di ridurre del 50% ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
18. Di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione.
19. Di stabilire che i versamenti relativi all’Imposta comunale sugli immobili possano essere corrisposti mediante versamento direttamente alla tesoreria comunale o su conto corrente postale intestato al Comune n. 15664212.
20. Di modificare l’allegato A della deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 ottobre 1998 all’oggetto: “Deliberazione per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni tributarie” stabilendo che la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili viene stabilita nel 160% del tributo dovuto con un minimo di euro 51,00.
21. Di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta verrà introitato al TCR 114 (ex cap. 25 art. 1) all'oggetto: "Imposta comunale sugli immobili" dell'esercizio 2008, in fase di approvazione, in cui sarà introitato nel previsto attendibile importo di euro 1.282.082,00 tenuto conto anche della rivalutazione delle vigenti rendite catastali nella misura del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 662/96.