IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi è stato favorevolmente espresso il parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato;
PREMESSO che il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, al Titolo I, ha istituito la nuova imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTO che con Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 art. 3 commi dal 53 al 57 e' stata completamente rivisitata la normativa di cui sopra;
VISTO l’art.1 comma 5 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
VISTO l’art. 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 17 ottobre 1994 con la quale per il 1995 si stabiliva l'applicazione dell'aliquota al 5 per mille;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 23 ottobre 1995 con la quale per il 1996 si stabiliva l'applicazione dell'aliquota al 5 per mille;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 1997 con la quale per il 1997 si stabiliva, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota al 5 per mille;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20 febbraio 1998 con la quale per il 1998 si stabiliva, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota al 5.8 per mille ridotta al 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 1999 con la quale per il 1999 si stabiliva, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota al 5.8 per mille ridotta al 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2000 con la quale per il 2000, si stabiliva, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota al 5.8 per mille ridotta al 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e diversificata al 6 per mille per gli immobili classificati catastalmente in categoria D;
VISTA che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23 ottobre 1998, si approvava il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", modificato successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21 dicembre 1999 esclusivamente negli articoli 19 e 20 e che lo stesso veniva riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26 febbraio 2004 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 febbraio 2005;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 20 dicembre 2000 con la quale per il 2001, si stabiliva, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota al 5.8 per mille ridotta al 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e diversificata al 6 per mille per gli immobili classificati catastalmente in categoria D;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 15 dicembre 2001 con la quale per il 2002 si stabiliva, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota al 5.8 per mille ridotta al 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e diversificata al 6 per mille per gli immobili classificati catastalmente in categoria D;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14 dicembre 2002 con la quale per il 2003 si stabiliva, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota al 5.8 per mille ridotta al 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e diversificata al 6 per mille per gli immobili classificati catastalmente in categoria D;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 13 dicembre 2003 con la quale per il 2004 si stabiliva, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota del 5,8 per mille ridotta al 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e diversificata al 6 per mille per gli immobili classificati catastalmente in categoria D;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 23 dicembre 2004 con la quale per il 2005 si stabiliva, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota del 5,8 per mille ridotta al 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e diversificata al 6 per mille per gli immobili classificati catastalmente in categoria D;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 9 febbraio 2006 con la quale per il 2006 si stabiliva, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota del 5,8 per mille ridotta al 5 per mille per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e diversificata al 6 per mille per gli immobili classificati catastalmente in categoria D;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e le sue integrazioni e modificazioni;
Con voti 12 favorevoli e 4 astenuti (Zoccola, Limido, Tafi, Brianza) espressi per alzata di mano dai consigliere presenti;
1. Di determinare per l'anno 2007, ed in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 della Legge n. 662/96, nella misura del 5.8 per mille (cinque virgola otto per mille) l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Di stabilire in EURO 103,29.= rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 L. 662/96).
3. Di stabilire in EURO 180,76.= rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
A. abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 662/96 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. superiore a EURO 41.316,55.= e non oltre EURO 43.898,84.;
B. rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile con percentuale almeno del 60%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2006 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
C. non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;
D. abbiano avuto nel 2006 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella:
N. PERSONE COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE COME DA STATO DI FAMIGLIA |
REDDITO COMPLESSIVO LORDO PER NUCLEO FAMILIARE IN EURO |
1 |
6.455,71 |
2 |
10.587,37 |
3 |
13.686,11 |
4 |
16.268,39 |
5 |
19.108.91 |
PIU' DI 5 |
23.757,02 |
4. Di stabilire in EURO 206,58.= rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 662/96 utilizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. non superiore a EURO 41.316,55.= e che contemporaneamente possiedano le caratteristiche b), c) e d) del punto 3).
5. Di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa una pertinenza, del soggetto passivo al 5 per mille (cinque per mille) (art. 8 comma 3 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 55 L. 662/96) .
6. Di considerare abitazione principale, compresa una pertinenza, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e senza applicazione della detrazione quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado purchè il parente in questione abbia ivi stabilito la propria residenza.
7. Di non ridurre le aliquote ICI sulle abitazioni locate a terzi e da queste utilizzate come abitazione principale (art. 4 D.L. 437/96).
8. Di diversificare l'aliquota per gli immobili classificati catastalmente in categoria D stabilendo la stessa al 6 per mille (sei per mille).
9. Di non diversificare ulteriormente l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6 comma 2 D.Lgs. 504/92 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 53 L. 662/96).
10. Di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 53 L. 662/96).
11. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 L. 662/96).
12. Di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 3 comma 55 L. 662/96).
13. Di non stabilire un'aliquota ridotta alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Ediliza Residenziale; di recepire quanto riportato al punto 3 della convenzione tra Comune di Venegono Superiore e Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale stipulata in data 25 febbraio 2004.
14. Di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8 comma 1 D.Lgs. 504/92 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 L. 662/96).
15. Di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati che risultano fatiscenti cioè oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone e per i quali si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 mesi.
16. Di ridurre del 50% ai sensi dell'art. 8, terzo capoverso del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'imposta a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
17. Di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari, anche tramite autocertificazione.
18. Di stabilire che i versamenti relativi all'ICI possano essere corrisposti mediante versamento direttamente alla tesoreria comunale o su conto corrente postale intestato al Comune n. 15664212.
19. Di modificare l’allegato A della deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 ottobre 1998 all’oggetto: “Deliberazione per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni tributarie” stabilendo che la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili viene stabilita nel 160% del tributo dovuto con un minimo di euro 51,00.
20. Di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta verrà introitato al TCR 114 (ex cap. 25 art. 1) all'oggetto: "Imposta comunale sugli immobili" dell'esercizio 2006, in fase di approvazione, in cui sarà introitato nel previsto attendibile importo di euro 1.191.023,00 tenuto conto anche della rivalutazione delle vigenti rendite catastali nella misura del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 662/96.
Successivamente con voti 12 favorevoli e 4 astenuti (Zoccola, Limido, Tafi, Brianza) espressi per alzata di mano dai consigliere presenti;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, giusto il disposto dell’art. 134, comma 4’, D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 -