PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

omissis

 

DELIBERA

 

1)        di determinare le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di garantire il mantenimento dei servizi esistenti:

-            aliquota ordinaria nella misura del 7 (sette) per mille;

-            aliquota ridotta pari al 5 (cinque) per mille per:

·      abitazione principale;

·      pertinenze dell’abitazione principale;

·      ogni altro caso previsto dagli art. 12 e 20 del Regolamento per la “Gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili- I.C.I.”

 

la detrazione di € 103,29.= (centotre/29) annui per l’abitazione principale, ex art. 8 del D. Lgs. 504/92 ed ogni altro caso previsto dagli art. 12 e 20 del Regolamento per la “Gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.”;

 

la detrazione di € 200,00.= (duecento/00) annui per l’abitazione principale dei soggetti passivi nel cui stato di famiglia sia compreso un soggetto diversamente abile, ai sensi dell’art. 17, c. 2 del Regolamento I.C.I.;

 

-            l’aliquota agevolata del 6 (sei) per mille per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti definiti alle condizioni previste dai patti territoriali stabiliti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

 

-            l’aliquota dell’8 (otto) per mille per immobili non locati da almeno due anni (L. 431/98, art. 2, comma 4) per le unità immobiliari destinabili ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, nè concesse in locazione a terzi ;

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