Oggetto: determinazione aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili) per l’anno 2008.
Su relazione del Sindaco;
VISTA la propria deliberazione n. 04 in data 20/2/2007, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2007, le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni ed i valori minimi di riferimento per le aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
VISTO il regolamento dell’I.C.I. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 24/02/2001;
PRESO ATTO:
1. che l'art. 6, comma 2, della Legge n. 504/1992, prevede, la possibilità di diversificare l'Aliquota I.C.I. in misura non inferiore al 4 per mille, e non superiore al 7 per mille;
2. che l'art. 8, comma 3 della Legge n. 504/92 consente di elevare l’importo della detrazione di Lit. 200.000 (€ 103,29.=) sino a Lit. 500.000 (€ 258,23).;
3. che l'art. 1, comma 5, della Legge 449 del 27/12/1997 prevede la possibilità di ridurre l'aliquota I.C.I., tra l'altro, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure all’utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
CONSIDERATO:
che le spese previste per l'anno 2008, finalizzate al funzionamento dell'Ente e all'erogazione dei servizi, indicati nel Bilancio di Previsione 2008, devono trovare copertura nelle entrate, di cui il gettito I.C.I. costituisce parte integrante e non riducibile;
· che si ritiene di dovere agevolare e incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nel centro storico, anche mediante la riduzione dell'I.C.I.;
· che si ritiene doveroso agevolare i cittadini meno abbienti, proprietari di immobili appartenenti alle categorie catastali più basse, confermando in € 129,00.= (Lit. 249.779.=) la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo , riportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92;
· che si ritiene, peraltro, di dover considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non utilizzata, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni e i presupposti per confermare nel 2008 le Aliquote I.C.I. ordinaria, quella per gli alloggi non locati nonchè la detrazione d'imposta, stabilite con propria deliberazione n. 04 del 20/2/2007 soprarichiamata, prevedendo nel Bilancio di Previsione 2008 una entrata che, grazie anche al maggior gettito previsto per le aree fabbricabili dovuto all’entrata in vigore della variante al P.R.G., e al netto delle maggiori detrazioni introdotte dalla Legge “Finanziaria 2008” stimata in € 175.000.= garantisce gli equilibri di bilancio;
RICHIAMATO l’art. 11 del predetto regolamento, secondo il quale, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Comune può stabilire, allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso ai sensi di quanto esposto nell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs15/12/1997 n. 446, un valore venale minimo di riferimento per le aree fabbricabili, limitando così il potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
RITENUTO di poter confermare anche per il 2008 i valori di riferimento delle aree fabbricabili già individuati con perizia tecnica del geom. Carlo Comolli e deliberati, per il 2007, con l’atto già richiamato;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
VISTI l’art. 1, comma 5 e 6 , l’art. 2, commi 4 e 288, della Legge 24.12.2007 n. 244;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20/12/2007 che proroga al 31 marzo 2008 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2008;
Per quanto sopra esposto;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 del responsabile del servizio tributi;
Con voti favorevoli n. 13, astenuto nessuno, contrari nessuno, espressi con votazione ad alzata di mano, essendo i consiglieri presenti n. 13 all’unanimità;
DELIBERA
1. DI CONFERMARE per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni I.C.I. già applicate nell’anno 2007 nella misura seguente:
· aliquota del 5,5 per mille da applicare a tutti gli immobili, fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;
· aliquota del 6,5 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:
- per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o privi di contratto di locazione. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente dai familiari in linea retta entro al 3° grado, che risultano ivi residenti;
- l'aliquota del 6,5 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;
· aliquota del 2,0 per mille da applicare agli immobili che subiscano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici oppure all’utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente agli interventi iniziati nel periodo 1/1 - 31/12/2008, per le sole unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
2. DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. DI DETERMINARE in € 129.= (diconsi euro centoventinove) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992;
4. DI DARE ATTO che l'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992;
5. DI PREVEDERE per l'anno 2008 che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote e dei valori come determinati ai precedenti punti, non sarà inferiore, al lordo delle maggiori detrazioni introdotte dalla Legge “Finanziaria 2008”, all’ultimo gettito annuale realizzato;
6. DI STABILIRE, ai fini di quanto narrato in premessa, il valore di riferimento delle aree fabbricabili residenziali e delle aree fabbricabili produttive al metro quadro, nel seguente modo:
AREE FABBRICABILI NEL NUOVO P.R.G. | |
B 3 |
€ 55.00 |
B 5 |
€ 55.00 |
C 1 |
€ 34.000,00 a lotto |
C 2 |
€ 63.00 |
D 1 |
€ 30.00 |
D 2 |
€ 25.00 |
D 3 |
€ 25.00 |
Successivamente
Considerato che il presente provvedimento è utile per il servizio ragioneria al fine di poter provvedere a quantificare la risorsa da stanziare per procedere alla predisposizione del Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2008;
Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/00.
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