DELIBERA G.C. N. 11 DEL 15.2.2005

 

Oggetto: determinazione aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili) per l’anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

·       il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 sul “Riordino della finanza degli enti territoriali”, a norma dell'art. 4 della Legge n. 421 del 23/10/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili e della relativa disciplina;

·       il regolamento dell’I.C.I. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 24/02/2001;

·       il Decreto Legge n.314 del 30 dicembre 2004 che differisce al 28 febbraio 2005 il termine per deliberare l'approvazione del Bilancio di Previsione 2005;

PRESO ATTO:

1.    che l'art. 6, comma 2, della Legge n. 504/1992, prevede, la possibilità di diversificare l'Aliquota I.C.I. in misura non inferiore al 4 per mille, e non superiore al 7 per mille;

2.    che l'art. 8, comma 3 della Legge n. 504/92 consente di elevare l’importo della detrazione di Lit. 200.000 (€ 103,29.=) sino a Lit. 500.000 (€ 258,23).;

3.    che l'art. 1, comma 5, della Legge 449 del 27/12/1997 prevede la possibilità di ridurre l'aliquota I.C.I., tra l'altro, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure all’utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 24/2/2004, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione aliquota ICI per l’anno 2004;

CONSIDERATO:

·       che le spese previste per l'anno 2005, finalizzate al funzionamento dell'Ente e all'erogazione dei servizi, indicati nel Bilancio di Previsione 2005, devono trovare copertura nelle entrate, di cui il gettito I.C.I. costituisce parte integrante e non riducibile;

·       che si ritiene di dovere agevolare e incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nel centro storico, anche mediante la riduzione dell'I.C.I.;

·       che si ritiene doveroso agevolare i cittadini meno abbienti, proprietari di immobili appartenenti alle categorie catastali più basse, confermando in € 129,00.= (Lit. 249.779.=) la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo , riportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92;

·       che si ritiene, peraltro, di dover considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non utilizzata, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni e i presupposti per confermare nel 2005 le Aliquote I.C.I. ordinaria, quella per gli alloggi non locati nonchè la detrazione d'imposta, stabilite con propria deliberazione n. 11 del 24/2/2004 soprarichiamata, prevedendo nel Bilancio di Previsione 2005 una entrata stimata di € 162.000.=, che garantisce l'equilibrio di bilancio;

RICHIAMATO l’art. 11 del predetto regolamento, secondo il quale, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Comune può stabilire, allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso ai sensi di quanto esposto nell’art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs15/12/1997 n. 446, un valore venale minimo di riferimento per le aree fabbricabili, limitando così il potere di accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;

RITENUTO di poter confermare, limitatamente alle aree fabbricabili con il P.R.G. vigente, anche per il 2005 i valori di riferimento delle stesse individuati con perizia tecnica del geom. Carlo Comolli e deliberati, per il 2004, con l’atto già richiamato;

VISTA la perizia tecnica, dello stesso Geom. Carlo Comolli, relativa alla stima dei valori delle aree fabbricabili con il nuovo PRG che presumibilmente potrà diventare esecutivo nel corso dell’anno 2005;

Per quanto sopra esposto;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 del responsabile del servizio tributi;

 

DELIBERA

 

1.    DI CONFERMARE per l'anno 2005 le aliquote e le detrazioni I.C.I. già applicate nell’anno 2004 nella misura seguente:

·       aliquota del 5,5 per mille da applicare a tutti gli immobili, fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

·       aliquota del 6,5 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

- per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o privi di contratto di locazione. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente dai familiari in linea retta entro al 3° grado, che risultano ivi residenti;

- l'aliquota del 6,5 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;

·       aliquota del 2,0 per mille da applicare agli immobili che subiscano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici oppure all’utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente agli interventi iniziati nel periodo 1/1 - 31/12/2005, per le sole unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

2.    DI CONSIDERARE direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3.    DI DETERMINARE in € 129.= (diconsi euro centoventinove) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992;

4.    DI DARE ATTO che l'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992;

5.    DI PREVEDERE per l'anno 2005 l'entrata lorda di € 162.000.=, nella Risorsa 1101 - 1 “I.C.I. Imposta Comunale Immobili” del Bilancio di Previsione 2005;

6.    DI STABILIRE, ai fini di quanto narrato in premessa, il valore di riferimento delle aree fabbricabili residenziali e delle aree fabbricabili produttive al metro quadro, nel seguente modo:

AREE GIA’ FABBRICABILI COL P.R.G. VIGENTE

AC 1

€ 37,00

AC 2

€ 37,00

AC 3

€ 37,00

AC 6

€ 37,00

AC 7

€ 37,00

AC 10

€ 44,00

AREE FABBRICABILI NEL NUOVO P.R.G.

B 3

€ 55,00

B 5

€ 55,00

C 1

€ 34.000,00 a lotto

C 2

€ 63,00

D 1

€ 30,00

D 2

€ 25,00

D 3

€ 25,00

 

 

===