COMUNE DI MONVALLE
Provincia di Varese
Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell’01.02.2008
OGGETTO: Determinazione tariffe imposte, tasse e servizi per il 2008.
Visto l'art. 172 comma 1 lett. C del D. Lgs. n. 267/00 il quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge Finanziaria 448/2001 con il quale è stabilito che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote comprese le tariffe per i servizi pubblici locali è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 20.12.2007 che ha differito al 31.03.2008 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per il 2008;
Vista la legge finanziaria 244 del 24.12.07;
Ritenuto di provvedere in merito confermando e/o variando per il 2008 le tariffe in vigore;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli
d e l i b e r a
1) per il 2008 le tariffe imposte e tasse che di seguito vengono riportate:
- I.C.I. (PROPOSTA)
a) -conferma l'aliquota al 5,5‰ per aree edificabili, abitazione principale e sue pertinenze, queste ultime fino ad un massimo di due di cat. C6 e una di cat. C2 collocate a qualsiasi distanza dall’abitazione principale (la condizione deve essere autocertificata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. C/445/2000 entro la data di scadenza della prima rata dell’imposta successiva all’insorgere del diritto). Qualora la pertinenza sia utilizzata dal proprietario e dall’inquilino oppure sia adibita ad uso privato e per un’attività commerciale si applica l’aliquota del 6,5‰;
b) -detrazione €. 104,00 per abitazione principale;
c) - ulteriore detrazione dell’1,33% della base imponibile (art. 1 comma
d) - conferma aliquota del 5,5‰, senza detrazioni, per le abitazioni di cat. A (escluse le Cat. A10) concesse in uso gratuito a ascendenti e discendenti in linea retta fino al terzo grado purchè residenti;
e) - conferma aliquota del 6,5%° per fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze, oltre quanto precede al punto a);
OMISSIS