COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
Provincia di Varese
Prot. n. DELIBERAZIONE
N. 5VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
: I.C.I. – APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2005 -L'anno
DUEMILACINQUE addi` DUE del mese di FEBBRAIO alle ore19,00
nella Sede ComunalePrevia l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
In seguito a convocazione disposta dal sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Sigg.:
Presente
Piero Angelo
BRUSA Sindaco SiAlfonso
MINONZIO Vice Sindaco SiAngelo
CARABELLI Assessore NoRuggero
TALAMONA Assessore SiMarco
ZANETTI Assessore SiTotale presenze 4
Partecipa alla seduta il
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa ANTONELLA PIETRIil quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig.
PIERO ANGELO BRUSA in qualità diSINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggettosopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicocontabile
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo 18.8.2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche e integrazioni,
concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e in particolare l’art. 6 che
al comma 2) recita testualmente: "
L'aliquota deve essere deliberata in misura noninferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro
tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota
può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro";
VISTO l’art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449;
VISTO l’art. 8 comma 3) del D. Lgs. 504/92;
VISTO il comma 16) dell’art. 53 della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall’art.
27 comma 8) della legge 448/01;
VISTO l’art. 151 comma 1) del decreto legislativo n. 267/00 che stabilisce al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte
degli Enti Locali;
VISTO il DL 30.12.2004 n. 314 pubblicato sulla G.U. n. 306 del 31.12.2004 che proroga al
28.02.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da
parte degli enti locali;
VISTO l’art. 21 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili
approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 21.12.1998, nel quale vengono equiparate
ad abitazione principale:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorchè
possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il
possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le
unità immobiliari iscritte in categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6
(stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili).
2) Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso
gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
b) al coniuge, ancorchè separato o divorziato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);
VISTA altresì la deliberazione consiliare n. 59 del 30.9.1999, esaminata senza formulare
rilievi dall’O.RE.CO. di Milano in data 15.10.1999 al n. 16904, con la quale si disponeva
l’interpretazione autentica degli articoli 21 e 22 del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
RITENUTO:
¨
di mantenere l'aliquota per l'applicazione dell'ICI al 6 per mille per l'anno 2005;¨
di mantenere la detrazione per l'abitazione principale in Euro 120,00;¨
di confermare la riduzione dell’aliquota ICI al 4 per mille per l’anno 2005 per ilrecupero di fabbricati inagibili o inabitabili in centro storico;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
AD unanimità di voti palesi, resi ed accertati legalmente,
DELIBERA
1)
di fissare per l'anno 2005, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazionedell'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con Decreto legislativo 31 dicembre
1994 n. 504;
2)
di confermare in Euro 120,00 la detrazione per l'abitazione principale per l’anno2005;
3)
di fissare per l’anno 2005, nella misura del 4 per mille l’aliquota per l’applicazionedell’Imposta Comunale sugli Immobili, per il recupero di fabbricati inagibili o
inabitabili in centro storico;
4)
di allegare al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, il prospetto relativoall'introito ICI previsto per il 2005 con aliquota 6 per mille, detrazione per abitazione
principale Euro 120,00, e riduzione aliquota 4 per mille per il recupero di fabbricati
inagibili o inabitabili in centro storico;
5)
di dare atto che copia del presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione all’albopretorio, viene trasmesso ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente esecutiva ai sensi dell’art.
134 - 4° comma – del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
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Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Anna Maria Zordan
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