ALLEGATO “A” - ATTO DELIBERATIVO DI C. C. N° 4 DEL 14.04.2010
I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2010
Aliquota ordinaria:
6 per mille:
- Residenza secondaria o seconda casa;
- Alloggio non locato;
- Alloggio locato e altri fabbricati diversi dall’abitazione;
Aliquota ridotta 5 per mille;
Con l’art.1 del D.L. n.93/2008 convertito dalla Legge n.126/2008 è stata prevista a decorrere dall’anno 2008 l’esclusione dall’ICI di cui al D.Lgs.504/92, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (intendendosi per tale, quella nella quale il contribuente ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica ) e delle relative pertinenze , nonché di quelle ad essa assimilate dal vigente Regolamento Comunale. In base alla risoluzione n.1/DF del
2. L’abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, che la occupino quale loro abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera e, del D.Lgs.n.446/97) a condizione che venga presentata la denuncia di variazione ICI nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs.504/92.
Per espressa previsione normativa dell’art.1 del D.L. n.93/2008 convertito dalla Legge n.126/2008 sono esclusi dal beneficio fiscale dell’esenzione, gli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le loro pertinenze, per i quali è comunque previsto il pagamento dell’ICI con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione comunale vigente.
Pertanto, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, appartenente alle categorie catastali non esenti ovvero le A/1, A/8 e A/9,si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare non esente, è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In base alla Legge n.388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001) alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale per cui, oltre all’applicazione dell’aliquota agevolata, è previsto nel caso in cui l’ammontare della detrazione non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, che quest’ultimo sia computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
Non beneficiano dell’esenzione ma sono equiparate ad abitazione principale ai soli fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta (Euro 103,30), dietro presentazione di denuncia di variazione ICI nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs.504/92, le abitazioni possedute sul territorio comunale da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Aire di questo Comune, purché risultino non locate.
Per ogni abitazione principale si può considerare solo una pertinenza;
- si considerano parti integranti, agli effetti dell’esenzione e riduzione, dell’abitazione principale le pertinenze C/2 C/6 C/7, limitamente ad una, anche se distintamente iscritte in catasto .
Per le aree fabbricabili, il cui conteggio è da eseguirsi a seconda della destinazione urbanistica, mediante tabella allegata al regolamento comunale ICI, (aliquota 5,25 per mille), valori modificati con validità per ulteriori cinque anni.