ALLEGATO “A”  -  ATTO DELIBERATIVO DI C. C. N°  54    DEL  18.11.2008

 

I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2009

 

 

Aliquota ordinaria:

6 per mille:

-         Residenza secondaria o seconda casa;

-         Alloggio non locato;

-         Alloggio locato e altri fabbricati diversi dall’abitazione;

 

Per l’ abitazione principale è stata disposta l’esenzione dall’imposta, con effetto dall’ anno 2008 (D.L. n. 93 del 27/05/08). Restano esclusi dall’esenzione i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9, per queste categorie è riconosciuta una detrazione d’ imposta e un’ aliquota ridotta come abitazione principale.

 

Aliquota ridotta categoria catastale A1, A8 e A9:

5 per mille abitazione principale ed altre fattispecie impositive;

-         Soggetti ad aliquota 5,00 per mille sono:

a)       abitazione principale e sua pertinenza (box-cantine);

b)       immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al 3^ grado da loro adibite ad abitazione principale;

c)       abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti sanitari o case di riposo (abitazioni non locate);

d)       due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

e)       l’abitazione posseduta sul territorio comunale da cittadini italiani  residenti all’estero ed  iscritti all’Aire di questo Comune, purché risulti non locata.

 

 

-         la detrazione per l’abitazione principale (cat. Catastale A1, A8 e A9) è pari ad Euro 103,30 (£. 200.000.=) annue, da utilizzare per tutti i casi sopraindicati alle lettere a), b), c), d), e).

 

-         per le aree fabbricabili, il cui conteggio è da eseguirsi a seconda della destinazione urbanistica, mediante tabella allegata al regolamento comunale ICI,  (aliquota 5,25 per mille), valori modificati con validità per ulteriori cinque anni.

 

Per ogni abitazione principale si può considerare solo una pertinenza;

-         si considerano parti integranti, agli effetti dell’esenzione e riduzione, dell’abitazione principale le pertinenze C/2 C/6 C/7, limitamente ad una, anche se distintamente iscritte in catasto .