ALLEGATO “A” - ATTO DELIBERATIVO DI C. C. N° 54 DEL 18.11.2008
I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2009
Aliquota ordinaria:
6 per mille:
- Residenza secondaria o seconda casa;
- Alloggio non locato;
- Alloggio locato e altri fabbricati diversi dall’abitazione;
Per l’ abitazione principale è stata disposta l’esenzione dall’imposta, con effetto dall’ anno 2008 (D.L. n. 93 del
Aliquota ridotta categoria catastale A1, A8 e A9:
5 per mille abitazione principale ed altre fattispecie impositive;
- Soggetti ad aliquota 5,00 per mille sono:
a) abitazione principale e sua pertinenza (box-cantine);
b) immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al 3^ grado da loro adibite ad abitazione principale;
c) abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti sanitari o case di riposo (abitazioni non locate);
d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
e) l’abitazione posseduta sul territorio comunale da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Aire di questo Comune, purché risulti non locata.
- la detrazione per l’abitazione principale (cat. Catastale A1, A8 e A9) è pari ad Euro 103,30 (£. 200.000.=) annue, da utilizzare per tutti i casi sopraindicati alle lettere a), b), c), d), e).
- per le aree fabbricabili, il cui conteggio è da eseguirsi a seconda della destinazione urbanistica, mediante tabella allegata al regolamento comunale ICI, (aliquota 5,25 per mille), valori modificati con validità per ulteriori cinque anni.
Per ogni abitazione principale si può considerare solo una pertinenza;
- si considerano parti integranti, agli effetti dell’esenzione e riduzione, dell’abitazione principale le pertinenze C/2 C/6 C/7, limitamente ad una, anche se distintamente iscritte in catasto .