Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Comune considererà come valore venale di comune commercio delle aree fabbricabili lo stesso importo al mq. risultante dalla seguente tabella
AZZONAMENTO PRG |
VOLUMETRIA mc/mq |
VALORE €/mq |
RESIDENZIALE B4 |
0.8 |
€ 40,00 |
RESIDENZIALE C1 |
1. 08 |
€ 55,00 |
RESIDENZIALE C2 |
0. 9 |
€ 45,00 |
ARTIGIANALE ESIST. D1 |
0. 8 |
€ 35,00 |
INDUSTRIALE ESIST. D2 |
0. 9 |
€ 35,00 |
COMMERCIALE D3 |
1. 5 |
€ 40,00 |
ARTIG/RESID. D4 |
1. 2 |
€ 45,00 |
ARTIGIANALE COMPL.D5 |
0. 6 |
€ 35,00 |
SITUAZIONE URBANISTICA |
COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE |
Licenza singola o piano attuativo approvato |
1 |
Piano attuativo NON approvato e unico proprietario |
1 |
Piano attuativo NON approvato e più proprietari |
0.5 |
Per le annualità pregresse verranno considerati ai fini dell’accertamento i seguenti valori minimi al mq:
1993 L.40.000
1994 L.40.000
1995 L.50.000
1996 L.50.000
1997 L.50.000
1998 L.50.000
Non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituto da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.
Per i fabbricati dichiarati di interesse storico od artistico ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall’ammontare, al lordo delle quote d’ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Per i fabbricati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato, con riferimento alla rendita, sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.
I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l’attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia o/e malattia, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino al 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
Agli effetti del comma precedente si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territori di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.