PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati favorevolmente espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267.

 

VISTO che a decorrere dal 1/1/2007 spetta al consiglio comunale stabilire l’aliquota per l’imposta comunale sugli immobili, attribuzione conseguente alla modifica apportata dal comma 156 dell’art. 1 della  Legge  27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) all’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 504/92.

 

VISTA la nota 5602 del 16.03.2007 del Dipartimento delle politiche fiscali dal Ministero dell’ economia che ha chiarito che le delibere ed i regolamenti sulle entrate devono essere deliberate prima dell’ adozione del bilancio di previsione esistendo infatti una stretta correlazione fra la determinazione delle entrate e la previsione di bilancio la Giunta procede a deliberare le  aliquote ICI anno 2008 sottoponendole successivamente anche al consiglio.

 

ATTESO che il Ministero dell’Interno con decreto del 20 dicembre  2007 ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, e che l’art.  1 comma 169  della Legge  27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote per i tributi locali entro la data di deliberazione del bilancio di previsione;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504/92 e s.m.i. l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati.

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 relativamente alla misura della detrazione per abitazione principale e facoltà di scelta di riduzione fino al 50% e di elevazione fino a € 258,23 nelle fattispecie previste dallo stesso articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera CC n. 2/2000 e successive modificazioni approvate con D.C.C. nn. 60/2000, 16/2001, 3/2005 e 6/2006, in particolare:

-         l’art. 9 relativo alla determinazione delle aliquote e della detrazione per abitazione principale;

-         l’art. 10 relativo alle agevolazioni previste per l’unità immobiliare adibita ad uso abitativo, concessa in comodato o in uso gratuito dal possessore ai parenti ed affini fino al secondo grado ed ivi residenti oppure concessa in assegnazione al coniuge dal Giudice a seguito di sentenza di divorzio e per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         l’art. 13 che prevede la possibilità di stabilire l’aliquota minima del 4 per mille limitatamente a un periodo di tempo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l’alienazione di immobili e la possibilità di prevedere 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

-         l’art. 14 relativamente alla definizione di pertinenze e loro individuazione;

 

VISTO lo studio di fattibilità presentato dal Responsabile del servizio finanziario, tributi e personale inerente lo stato attuale e le proiezioni future di introito.

 

RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07/03/2007 relativa alla determinazione dell’aliquota ICI e detrazione per abitazione principale per l’anno 2007 nella misura del:

 

 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2008, al fine di garantire l’equità fiscale e in relazione alle esigenze di bilancio,  si rende necessario riconfermare le aliquote dell’ICI deliberate per l’anno 2007;

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA

 

 

 

1.    a decorrere dal 01.01.2008 di stabilire le aliquote dell’ICI nella seguente misura:

 

 

2.     di mantenere per l’anno 2008 la detrazione per abitazione principale nella misura di € 103,29.

 

3.    dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta presuntivamente ammonta a € 1.120.000,00 (euro unmilionecentoventimila) e verrà introitato alla risorsa 1.01.0020 del bilancio 2008 all’oggetto: “I.C.I.”.

 

4.    procedere alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale del presente atto ai sensi dell’art. 58 comma 4 del D.L. n. 446/97.