Comune di BEDERO VALCUVIA (VA)

 

DELIBERA DI G.C. N. 3 DEL  02/02/2005

 

OGGETTO: ICI ANNO 2005: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Visto l’art. 3, comma 53, della Legge n. 662/96, che ha sostituito l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, che recita “l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo”, se la delibera non è adottata entro tale termine si applica l’aliquota del 4 per mille…..”;

 

            Rilevato che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

 

            Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446/97, l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% o in alternativa la detrazione di € 103,29 può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la stessa unità;

 

            Considerato che tali facilitazioni si cumulano con le agevolazioni di un’eventuale aliquota ridotta e si estendono alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, alle abitazioni non locate, di anziani o disabili ospitati in strutture di ricovero, ed ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo in cui sussistono queste condizioni;

 

            Rilevato che la situazione economico – finanziaria dell’Ente è soddisfacente, che gran parte dell’entrata I.C.I. è alimentata dal gettito dei fabbricati non destinati ad abitazioni e che pertanto non occorre apportare delle variazioni alla disciplina di tale imposta attualmente vigente;

 

            Vista la deliberazione di C.C. n. 4/99 con la quale è stato approvato il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”;

 

            Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

 

            Vista la Legge 23/12/1996, n. 662;

 

            Visto il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446/97;

 

            Visto il D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito nella Legge 24/10/1996, n. 556;

 

Visto il D.L. n. 50 del 11/03/1997 convertito nella legge n. 122 del 9/5/1997;

 

            Vista la Circolare 31/12/1998 n. 296/E del Ministero delle Finanze;

 

            Vista la Legge 30/12/2004 n. 311;

 

            Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

            Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi resi a norma delle vigenti leggi;

 

            Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)     Di determinare, per l’anno 2005, per le motivazioni indicate in premessa, l’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili;

 

2)     Di determinare la detrazione I.C.I., per l’anno 2005, nella misura di € 103,29.= per:

 

-         le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

-         le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado.

 

3)     Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 449/97, l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

 

4)     Di dare atto che per fruire delle agevolazioni il soggetto passivo deve presentare:

 

-         per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale per perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

-         per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 resa dal proprietario attestante la gratuità dell’utilizzo;

-         per fruire delle agevolazioni e detrazioni in materia di I.C.I. necessita il requisito della residenza nel Comune, del soggetto passivo.

 

5)     Di dare atto che a seguito dell’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. 444/97, disposta dal D.Lgs. 506/99, non sussiste l’obbligo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’estratto delle deliberazioni concernenti la determinazione dell’aliquota I.C.I.

 

Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.