COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

Provincia di Varese 

                                                      Ufficio Tributi

 

Piazza 25 Aprile, 1 – 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)

 

Tel.  0331 / 29 99 41 - 39    -    Fax  0331 769540

Posta Elettronica: tributi@comune.arsago-seprio.va.it

 

COD. FISC. E P. IVA   00561120122

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.  -  ANNO 2010

 

INFORMAZIONI UTILI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

 

ALIQUOTA E DETRAZIONI ANNO 2010 (delibera di C.C. n. 65 del 21/12/2009):

Aliquota unica:   6‰   (sei per mille)

Detrazione per abitazione principale:  €. 110,00 (solo per categorie catastali A1, A8 e A9).

 

ESENZIONE DALL’I.C.I. DELLA PRIMA CASA:  

Per quanto attiene la portata normativa del Decreto Legge 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24/07/2008, n. 126, questa consiste nell’esenzione da ICI, a decorrere dall’anno 2008, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, ai sensi del secondo comma dell’art. 8 del D.lg. 504/92, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica) e delle sue pertinenze (box, cantine, soffitte, tettoie, che siano utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto di godimento ivi residente).

Per espressa previsione normativa, sono esclusi dal beneficio fiscale gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile),  A8 (abitazioni in villa),  A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le loro pertinenze, che di conseguenza continueranno a pagare l’ICI  applicando l’aliquota del 6 per mille e la detrazione comunale (pari ad € 110,00 annue).

Dal comma 2 del 1° articolo del Decreto, risulta che beneficeranno dell’esenzione anche le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale per legge o in base al Regolamento Comunale,.

Di conseguenza, l’ICI per il Comune di Arsago Seprio non sarà più dovuta, a decorrere dal 2008, anche dalle seguenti fattispecie:

·         immobile (incluse pertinenze) di proprietà del coniuge separato o divorziato, assegnato all’altro coniuge, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altra unità in Arsago Seprio adibita ad abitazione principale;

·         unità immobiliari (incluse pertinenze) di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi delle case popolari;

·         alloggio (incluse pertinenze) posseduto a titolo di proprietà o usufrutto (non locato a terzi) da anziani o disabili che a seguito di degenza permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero (es: case di riposo);

·         abitazione (incluso pertinenze) concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari in linea retta fino al secondo grado, a condizione che questi ultimi vi risiedano;

·         unità immobiliare (incluso pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’ A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) comunale, a condizione che non risulti locata.

Il beneficio dell’esenzione previsto per l’abitazione principale  si estende anche al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale. Infatti, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, comuni 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.

 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA:

E’il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati.

I terreni agricoli siti nel Comune di Arsago Seprio sono esenti dall’applicazione dell’I.C.I., in quanto ricadenti nelle aree montane e di collina previste dalla Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - n. 9 del 14.06.1993.

 

 

VERSAMENTI:

Ai sensi dell’art. 37, commi 13 e 14 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248, i versamenti dell’imposta comunale sugli immobili sono effettuati nei seguenti termini:

Scadenza  versamento  in  acconto:  16  giugno  2010

Scadenza  versamento  a   saldo:      16  dicembre  2010

L’imposta può essere versata per l’anno in corso, in due rate:

- La prima, entro il 16 Giugno, pari al 50% dell’imposta versata l’anno precedente;

- La seconda, entro il 16 Dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’anno 2010.

E’ consentito il pagamento dell’imposta in  unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

Si avverte che non si fa luogo al versamento se l’imposta annua da versare è uguale o inferiore a €. 2,58.

L’imposta deve essere arrotondata all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

 Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando appositi modelli di versamento, al concessionario del servizio di riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove si trovano gli immobili soggetti all’imposta, direttamente o a mezzo c/c postale intestato al concessionario stesso; è inoltre consentito il pagamento presso le banche convenzionate.

 

ATTENZIONE: I versamenti relativi ad immobili siti nel Comune di Arsago Seprio, devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 88630371 intestato a “EQUITALIA ESATRI S.P.A.  ARSAGO SEPRIO – VA – ICI”.

 

Ai sensi dell’art. 37, comma 55 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248, l’imposta comunale sugli immobili può essere anche liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata utilizzando il modello F24, previsto dal Capo III del decreto Legislativo 09/07/1997. I codici tributo per il versamento dell’I.C.I. con il modello F24 sono reperibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

 

Il codice catastale del Comune di Arsago Seprio ai fini di effettuare i versamenti con il modello F24 è A441.

 

Se gli immobili si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti.

 

DICHIARAZIONI:

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ai sensi dell’art. 37, comma 53 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248, è soppresso  l’obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

L’articolo 1, comma 174, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007), ha poi comunque introdotto un’ulteriore variazione.

Resta  fermo,  infatti,  l’obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  I.C.I. nei  casi  in  cui  gli  elementi  rilevanti  ai  fini  dell’imposta  dipendano  da  atti   per   i  quali  non   sono   applicabili   le  procedure  telematiche  previste dall’art. 3-bis del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

In sintesi non ricorre più l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, per gli atti fatti di fronte ad un notaio, aventi ad oggetto immobili o diritti reali sugli immobili, i cui dati sono trasmessi telematicamente, attraverso il Modello Unico informatico, direttamente dal notaio stesso.

A titolo esemplificativo, sono invece variazioni da dichiarare:

- il passaggio di un terreno da agricolo ad edificabile o viceversa,

- il cambio di valore di un’area edificabile,

- l’acquisto o la perdita del beneficio dell’esenzione dall’imposta sulla abitazione principale o della detrazione    sulla stessa nel caso che l’immobile interessato rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9,

- l’aver adibito un immobile a pertinenza dell’abitazione principale,

- l’inagibilità di un immobile e la perdita o l’acquisto del diritto alla riduzione ICI del 50%,

- il cambio del valore contabile di un fabbricato del gruppo D non iscritto in catasto e posseduto interamente da una azienda,

- la concessione in uso gratuito di un immobile adibito ad abitazione da parte del  possessore ai suoi familiari in linea retta fino al secondo grado e la cessazione della concessione in uso gratuito dell’immobile,

- l’acquisto o la perdita del diritto all’esenzione dall’ICI di un immobile,

- le variazioni di rendita catastale,

- viene acquistato un diritto reale per effetto di legge (come, ad esempio, il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite),

- il soggetto passivo è locatario di un contratto di locazione finanziaria,

- l’immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su beni demaniali,

- l’immobile perde le caratteristiche di ruralità.

In caso di successione non occorre presentare la dichiarazione ICI. E’ sufficiente portare copia della dichiarazione di successione all’Ufficio Tributi.

Il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. per le variazioni intervenute nel corso del 2009 è il 30/06/2010

La dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile, deve essere effettuata utilizzando il modello ministeriale.

L’omissione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 14 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima sanzione è applicabile anche in presenza di corretto versamento dell’imposta.

Per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte a pena di nullità. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del funzionario responsabile per l’applicazione del tributo.

A discrezione del responsabile può anche essere chiesta copia fotostatica integrale o parziale, dell’eventuale documentazione relativa alle variazioni di cui sopra.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE:

Agli effetti delle agevolazioni (esenzione abitazione principale), si considerano parte integrante dell’abitazione principale anche le sue pertinenze (garage o box, soffitta, cantina, tettoie) anche se distintamente iscritte a catasto, purché utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto di godimento ivi residente e rientranti nelle categorie catastali C2, C6 e C7.

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, è abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, e si verifica nei seguenti casi:

 

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto autonomo per le case popolari;

d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari in linea retta fino al secondo grado, a condizione che vi stabiliscono la residenza anagrafica; (***)

e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata;

f) la ex casa coniugale per il coniuge non assegnatario, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (comma 3-bis dell’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992).

 

E’ altresì equiparata all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) comunale, a condizione che non risulti locata.

 

ATTENZIONE: L’aver adibito un’unità immobiliare, ad abitazione principale o a pertinenza di abitazione principale in base alle casistiche sopra descritte, deve comunque risultare dall’apposita dichiarazione.

 

 (***) Nel caso di cui alla lettera d) il proprietario dell’immobile, oltre ad avere diritto all’esenzione per la propria abitazione principale (se di sua proprietà), avrà diritto all’esenzione anche sulla propria quota di possesso per l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il secondo grado(ad es.: figlio/a, padre, madre, nipote). La concessione in uso gratuito qui descritta fa scattare l’obbligo della dichiarazione I.C.I.

Dall’anno di imposta 2009, la concessione in uso gratuito deve risultare dalla “Comunicazione di cessione di fabbricato” di cui all’art. 12 del D.L. 21/03/1978, n. 59 convertito il L. 18/05/1978, n. 191, con la specifica “comodato gratuito”. Inoltre potrà essere attestata con “autodichiarazione” ed avrà efficacia dalla data di consegna di tale dichiarazione all’Ufficio Tributi per l’anno di imposta di riferimento, nonché per gli anni successivi fino a quando sussisterà la concessione in uso gratuito. In alternativa potrà essere attestata con la consueta dichiarazione I.C.I.

 

RIDUZIONI DI IMPOSTA:

L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

 

ESENZIONI:

Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7 del D.lgs 30/11/1992, n. 504, si dispone l’esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L’esenzione prevista al punto i) dell’art. 7 del D.lgs 504/1992, concernente gli immobili di proprietà di enti non commerciali, si applica sia che gli immobili siano utilizzati dagli enti in questione, sia che gli stessi siano concessi in uso gratuito o comodato ad altri soggetti sempre per le finalità di cui al suddetto art. 7, lettera i).

 

 

AREE FABBRICABILI:

Sono stati fissati, in via indicativa (ai fini del potere di accertamento del Comune), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili distinte per zone omogenee. Per l’anno 2010 i valori previsti per l’anno 2009 sono rivalutati in base alla variazione percentuale annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’incremento subito dall’indice ISTAT nel mese di gennaio 2010 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente è stato del 1,3%. Pertanto i nuovi valori sono i seguenti:

 

ZONA

Come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore

VALORE VENALE

per  mq.

Zona A1 – di interesse storico artistico ambientale *

€.                           70,09

Zona B1 – residenziale intensiva di completamento

€.                           57,36

Zona B2 – residenziale intensiva, in attuazione di piano di lottizzazione approvato

€.                           50,79

Zona C1 – residenziale semi-intensiva di completamento

€.                           55,03

Zona C2 – residenziale estensiva di espansione, in attuazione di piani di lottizzazione approvati

€.                           31,85

Zona C4 – residenziale estensiva di completamento

€.                           48,32

Zona C4bis – residenziale estensiva di completamento con obbligo di piano attuativo

€.                           41,42

Zona C5 – residenziale a verde privato

€.                           20,72

Zona D2 – per le attività produttive di completamento

€.                           57,36

Zona D3 – per le attività produttive di espansione con obbligo di piano di lottizzazione

€.                           44,60

Zona D4 – per le attività commerciali e direzionali

€.                         103,55

Zona F – area a standards

€.                             9,56

Zona C6 – Zona residenziale estensiva a villini

€.                           36,09

*      Edificabilità solo su lotti inedificati e con densità di mc.2/mq.

 

Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello sopra indicato, l’ufficio preposto si  limita a verificare la corrispondenza tra dichiarato e versato.

 

COME SI CALCOLA L’ICI

FABBRICATI

L’imposta è pari al 6 per mille del valore catastale dell’immobile  rapportato alla quota di possesso.

Il valore è costituto da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);

- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

(Per altri casi particolari come immobili di interesse storico, immobili posseduti da aziende, nonché per quelli sprovvisti di rendita, rivolgersi all’ufficio tributi per chiarimenti del caso).

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO PER CATEGORIE CATASTALI A1, A8 e A9)

L’imposta è pari al 6 per mille del valore catastale dell’immobile  (rivalutato del 5%) rapportato alla quota ed al periodo di possesso nell’anno. All’importo risultante deve essere sottratta la detrazione abitazione principale di €. 110,00 per l’intero immobile, suddivise in parte uguali tra i vari proprietari ivi residenti tenendo conto del periodo di possesso durante l’anno.

 

AREE  FABBRICABILI

L’imposta è pari al 6 per mille del valore di comune commercio dell’area rapportato alla quota di possesso.

 

Per qualsiasi informazione e per modulistica:

 

UFFICIO TRIBUTI  presso palazzo municipale

Piazza XXV Aprile 1

21010 ARSAGO SEPRIO (VA)

 

Telefono. 0331 299941 – 39

Fax n. 0331 769540

Posta elettronica: tributi@comune.arsago-seprio.va.it

 

Orari di apertura al pubblico:       lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00

                                               giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e

                                                            dalle ore 17:00 alle ore 18:30

                                               Sabato  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 (dal 15 maggio sino al 30 giugno

                                               negli altri periodi dell’anno telefonare prima)