OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504, con cui si istituisce e si disciplina l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ;
VISTA la deliberazione consigliare n. 3 del 19/02/1993, con cui si prendeva atto dell’istituzione dell’imposta;
RILEVATO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 30/11/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11/12/2006, i comuni hanno tempo sino al 31/03/2007 per deliberare il bilancio per l’anno 2007;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che il termine per l’approvazione per le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissata entro la data prevista da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno valore dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
RILEVATO altresì che:
- nei commi 53 e 55 dell’art. 3 della sopra citata Legge 23/12/1996, n. 662, che portano sostanziali ed importanti modificazioni ed integrazioni rispettivamente agli articoli 6 (determinazione delle aliquote e dell’imposta) e 8 (riduzioni e detrazioni dell’imposta) del Decreto Legislativo 504/93 istitutivo dell’I.C.I., sono tra l’altro stabiliti:
Ø la possibilità di applicare un’aliquota I.C.I. ricompresa tra il 4 per mille e il 7 per mille con possibilità di diversificazione;
Ø l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da €. 92,96 a €. 103,29, con possibilità di portarla a €. 258,23 o in alternativa di ridurre l’imposta del 50%, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
- l’art. 58, comma 3, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, che modifica ulteriormente la disciplina dell’applicazione delle detrazioni ai fini I.C.I., sull’abitazione principale, stabilendo che tale detrazione può essere prevista in misura superiore a €. 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, in tal caso, però, non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari a disposizione;
- ai sensi dell’art. – comma 57 della Legge n. 662/1996, una percentuale del gettito dell’imposta sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune;
- ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006, n. 296, competente a determinare l’aliquota e la detrazione d’imposta è il Consiglio Comunale;
ATTESO che per esigenze di bilancio inerenti al potenziamento dell’Ufficio Tributario del Comune (ai sensi dell’art. 3 - comma 57 della legge n. 622/96), al potenziamento dei servizi socio-assistenziali, è necessario confermare l’aliquota nella misura del 6 per mille, mentre è possibile un incremento della detrazione per l’abitazione principale, portandola da euro 103,29 ad euro 110,00;
DATO ATTO che con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/1998, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, si approvava il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTI il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica;
CON voti
DELIBERA
1) di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nella misu- ra del SEI PER MILLE e di applicare la detrazione di €. 110,00 per le abitazioni principali;
2) di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta, ammontante presuntivamente a €. 740.000,00 verrà introitato al cap. 14 del bilancio di previsione 2007;
3) di dare atto che sulla presente deliberazione è stato reso favorevolmente il parere di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00, così come dettagliatamente indicato in premessa;
4) di dichiarare con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del Decreto Legislativo n. 267/00.
ALLEGATO A) art. 3 (Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2007)
VALORI AREE FABBRICABILI (dal 01/01/2007)
ZONA |
VALORE VENALE PER MQ. |
Zona A1 – di interesse storico ambientale |
€ 68,17 |
Zona B1 – residenziale intensiva di completamento |
€ 55,78 |
Zona B2 – residenziale intensiva, in attuazione di piano di lottizzazione approvato |
€ 49,40 |
Zona C1 – residenziale semi-intensiva di completamento |
€ 53,52 |
Zona C2 – residenziale estensiva di espansione, in attuazione di piani di lottizzazione approvati |
€ 30,98 |
Zona C4 – residenziale estensiva di completamento |
€ 47,00 |
Zona C4bis – residenziale estensiva di completamento con obbligo di piano attuativo |
€ 40,29 |
Zona C5 – residenziale a verde privato |
€ 20,15 |
Zona C6 – residenziale estensiva a villini |
€ 35,10 |
Zona D2 – per le attività produttiva di completamento |
€ 55,78 |
Zona D3 – per le attività produttive di espansione con obbligo di piano di lottizzazione |
€ 43,38 |
Zona D4 – per le attività commerciali e direzionali |
€ 100,71 |
Zona F – area a standards |
€ 9,30 |