LA GIUNTA COMUNALE |
◊ VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n.504, con cui si istituisce e si disciplina l’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);
◊ VISTA la Deliberazione consigliare n.3 del 19.02.1993, con cui si prendeva atto dell’istituzione dell’imposta;
◊ RILEVATO che, ai sensi dell’art.53 – comma 16 – L.23.12.2000 n.388 (Legge Finanziaria 2001), il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
◊ RILEVATO altresì che:
· nei commi 53 e 55 dell’art.3 della Legge 23.12.1996, n.662, che portano sostanziali ed importanti modificazioni ed integrazioni rispettivamente agli articoli 6 (determinazione delle aliquote e dell’imposta) e 8 (riduzioni e detrazioni dell’imposta), del Decreto Legislativo 504/1992, istitutivo dell’I.C.I., sono tra l’altro stabiliti:
la possibilità di applicare un’aliquota I.C.I. ricompresa tra il 4 per mille e il 7 per mille, con possibilità di diversificazione;
l’aumento della detrazione per l’abitazione principale da Lit. 180.000 a Lit. 200.000, con possibilità di portarla a Lit. 500.000 o in alternativa di ridurre l’imposta del 50% nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;
· l’art.58, comma 3, del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, che modifica ulteriormente la disciplina dell’applicazione delle detrazioni ai fini I.C.I. sull’abitazione principale, stabilisce che tale detrazione può essere prevista in misura superiore a Lit. 500.000, e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità, e che in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari a disposizione;
· ai sensi dell’art.3 – comma 57 della Legge n.662/1996, una percentuale del gettito dell’imposta sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune;
◊ DATO ATTO che con atto di Consiglio Comunale n.66 del 22.12.1998, esecutiva, e successive modificazioni, si approvava il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
◊ VISTO l’art.42 – comma 2 – lettera f) – il quale limita la competenza del Consiglio all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
◊ VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;
◊ CON voti unanimi resi in forma palese;
D E L I B E R A |
1. di confermare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 nella misura del SEI PER MILLE, e di applicare la detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali;
2. di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta, ammontante presuntivamente a € 700.000,00, verrà introitato al Cap.14 del Bilancio di Previsione 2005;
3. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati resi favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/00 così come dettagliatamente indicato in premessa;
4. di dichiarare con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – Decreto Legislativo n. 267/00.