DELIBERA C. C.   N. 8   DEL 06/03/2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            RILEVATO che l’art. 6 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992 come modificato dall’art. 3, comma 53, della L. 23/12/1996 n. 662, consente ai Comuni di diversificare, l’aliquota I.C.I. in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

            ATTESO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali coincide con la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007 che proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31/03/2008;

 

            RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale, n. 7 del 03/02/2005, con la quale è stata determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 nella misura del 4 per mille per l’abitazione principale e del 7 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale;

 

            RILEVATO altresì, che appare opportuno confermare per il 2008 tale diversificazione, applicando l’aliquota del 4 per mille unicamente per gli immobili destinati ad abitazione principale, e applicando quella del 7 per mille a tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, ivi compresi le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

 

            CONSIDERATO che la scelta di confermare la diversificazione dell’aliquota è dovuta al fatto che si intende tutelare i proprietari delle abitazioni principali, non facendo gravare su di essi un onere tributario inerente un bene di vitale importanza e necessità;

 

            DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è consentita un’ulteriore detrazione di importo pari all’1,33 per mille da calcolarsi sulla base imponibile di cui all’art. 5 D.Lgs 504/92 e che tale detrazione non potrà essere superiore a € 200,00 e non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

            VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così formulato:

 

-          Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

FAVOREVOLE  - F.to Maria Teresa Lo Turco

 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme e termini di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)      di approvare per l’anno 2008, per i motivi indicati in premessa che si intendono qui richiamati, l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

 

 

 

 

 

- ABITAZIONE PRINCIPALE (e relative pertinenze)                   4            per mille

 

- IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZ. PRINCIPALE             7            per mille

 

- DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 103.29 , a cui si aggiunge l’ulteriore detrazione statale, fino ad un massimo di € 200,00

 

 

2)      di inoltrare al concessionario copia della presente deliberazione;

 

 

3)      di provvedere alla pubblicazione della suddetta deliberazione per estratto nella “Gazzetta Ufficiale”.

 

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