ASSESSORATO RISORSE ECONOMICHE E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 08.02.2005
Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Conferma aliquote e detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Capo I del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, il quale ha provveduto ad istituire, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e ne disciplina l'applicazione;
Visto l'articolo 42, comma 2, lettera 9, del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) il quale così espressamente dispone:
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ... ....
"…istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote... "
Visto l'articolo 6, comma 2, del D. L.vo n. 504/1992 il quale stabilisce che l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere dìversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 9 Dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), il quale così testualmente dispone:
"Per favorire la realizzazione degli accordi (definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative) i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.";
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili il quale, all'articolo 4 (Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta ), recepisce il complesso delle facoltà ad oggi concesse all'ente locale in subiecta materia;
Considerato che la determinazione delle aliquote e della detrazione ICI 2005 deve essere deliberata dalla Giunta Comunale anteriormente al termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005;
Attesa la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l'ente locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione - contenente il fabbisogno finanziario annuale - e la conseguente determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), correlazione più volte espressa e inoltre sancita dalla giurisprudenza amministrativa in materia (in tal senso Consiglio di Stato - sez. V - n. 1 3 ) 5/1996 e, con riferimento alla "adeguata motivazione in considerazione del richiamo al bilancio di previsione" :
Tar Friuli n. 452/1995 e Tar Lombardia 1483 )/1999 - quest'ultima in specie riferita alla legittimità della deliberazione G.C. n. 72/1996, mediante la quale il Comune di Saronno determinava le aliquote Ici per l'anno 1996 -);
Visti i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 111 del 1997, con riferimento alla legittimità costituzionale della complessiva disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili;
Visto lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2005 predisposto dalla Giunta Comunale ai fini della sua approvazione da parte dell'organo consiliare nei termini di legge;
Ritenuto, nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti per l'anno 2005, di confermare la diversificazione delle aliquote prevista dal sopra ricordato articolo 6, comma 2, del D. L.vo n. 504/1992 relativamente agli immobili diversi dalle abitazioni, agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed agli alloggi non locati, così come gìà deliberato per gli anni di imposta precedenti;
Visto l'articolo 8 del D. L.vo n. 504/1992 nella parte concernente la detrazione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 2);
Vista altresì la deliberazione consiliare n. 125 del 29 Settembre 1999 con la quale sono stati approvati indirizzi amministrativi in merito alla previsione di aliquote agevolate dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 9 Dicembre 1998 n. 431;
Ritenuto, pertanto opportuno, in attuazione degli indirizzi amministrativi di cui alla deliberazione consiliare sopra ricordata, procedere a determinare apposita aliquota agevolata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per i proprietari che concedono immobili- in locazione a titolo di abitazione principale - alle condizioni concordate negli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
Rilevato che l'applicazione delle aliquote di seguito determinate consente un gettito annuale atto a garantire il pareggio economico - finanziario del Bilancio di Previsione 2005 come risulta dal relativo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Saronno come modificato e integrato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27.01.2005 e in particolare l’art. 3 in merito alla determinazione del valore delle aree edificabili e ritenuto di stabilire per l’anno 2005 in € l’importo da assoggettare all’imposta;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, espressi dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria.ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del dlgs n. 267 del 18.8.2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
5) di incaricare il Funzionario Responsabile di procedere alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, conformemente al disposto di cui all'articolo 58, comma 4, del D. L.vo n. 446/1997.