OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2006.
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, per l’anno 2006, non intende variare le aliquote I.C.I. in vigore, confermando le modifiche già apportate al regolamento ed approvate nella seduta consigliare del 10.03.2005, n.20;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, per l’anno 2006, non intende variare le detrazioni spettanti sia per le abitazioni principali che per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui risieda un portatore di handicap;
1) Di confermare, per l’anno 2006, le aliquote I.C.I. in vigore e più precisamente:
- al 5,5 ‰ (cinque virgola cinque per mille) per le abitazioni principali e pertinenze; considerando parte integrante le pertinenze direttamente utilizzate da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento (rientra nell’aliquota dell’abitazione principale un solo box auto).
Tale aliquota si estende anche per tutte le altre abitazioni date ad uso gratuito ai parenti di primo grado ed alle abitazioni tenute a disposizione (non locate) di persone anziane ricoverate in case di riposo (si precisa che per queste due condizioni non spetta la detrazione per abitazione principale); per beneficiare delle suddette agevolazioni il contribuente dovrà presentare autocertificazione presso l’Ufficio Tributi che attesti tali requisiti.
- al 7 ‰ (sette per mille) per le seconde abitazioni, gli altri fabbricati e tutti gli altri casi di pertinenze non rientranti nel precedente punto.
- al 4 ‰ (quattro per mille) per le nuove attività commerciali in quota parte per l’anno di inizio attività e in toto per i quattro anni successivi (esclusi gli insediamenti della grande distribuzione).
2) Di riconoscere, ai fini del calcolo dell’I.C.I., la detrazione di € 110,00 (centodiecieuro) sia per le abitazioni principali che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3) Di riconoscere, ai fini del calcolo dell’I.C.I., la detrazione di € 200,00 (duecentoeuro) per le abitazioni principali e relativa pertinenza occupate da nuclei familiari in cui risieda un portatore di handicap ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con una percentuale di invalidità del 100% risultante da certificazione rilasciata dall’A.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per ottenere tale agevolazione dovrà essere presentata, presso l’Ufficio Tributi, autocertificazione con allegata copia della certificazione A.S.L. (modulistica presso Ufficio Tributi)