ESTRATTO DELIBERA N. 17 DEL 23 FEBBRAIO 2010

con voti n.9 favorevoli e n.5 contrari (consiglieri del gruppo “Uniti per Vergiate” Sigg.ri Ilio Pansini, Maurizio Leorato, Danilo Montonati, Daniele Parrino, Massimiliano Porotti) espressi palesemente per alzata di mano dai n.14 Consiglieri presenti e votanti

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge n. 296 del 27/12/2006  (legge finanziaria 2007) all’art. 1 comma 156 individua in questo Consiglio l’organo competente in materia di determinazione delle aliquote I.C.I.;

 

VISTO l’art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 conv. in legge 133/2008 che conferma per il triennio 2009/2011,la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi , delle addizionali , delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti ;

 

Vista la delibera del Consiglio  Comunale n. 16 del 29.01.2009 con la quale venivano determinate come segue per l’anno 2009 le aliquote e le detrazioni:

 

·        Abitazioni principale :                                                    4,50 per mille

·        Abitazioni sfitte:                                                             6,50 per mille

·        Seconde case tenute comunque a disposizione:             6,50 per mille

·        Tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili              5,50 per mille

·        Detrazione per abitazione principale:                             €. 120,00

 

Visti il parere  tecnico espresso favorevolmente dal responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

 

 

DELIBERA

 

  1. Di far risultare  per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del dispositivo,  per l’anno  2010 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e la relativa detrazione:

·        Abitazioni principale :                                                     4,50 per mille

·        Abitazioni sfitte:                                                             6,50 per mille

·        Seconde case tenute comunque a disposizione:             6,50 per mille

·        Tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili              5,50 per mille

·        Detrazione per abitazione principale:                             €. 120,00

 

  1. Di considerare, ai fini della detrazione di imposta e dell’applicazione dell’aliquota, “abitazione principale” quella appartenente a persone ricoverate in istituti perché non autosufficienti, purché la stessa non sia locata;

 

  1. Di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2010;

 

  1. Di pubblicare il presente atto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 4, art. 58 del D. Lgs.15/12/97, n° 446 e sul sito  comunale;

 

 

  1. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2010 in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma e del T.U.E.L.