Comune di Varano Borghi

I.C.I. ANNO 2010

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

Per l'anno 2010, RESTANO CONFERMATE LE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GIÀ IN VIGORE PER L’ANNO 2009 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2010)

 

 

ESENZIONE “ABITAZIONE PRINCIPALE”

ad esclusione degli immobili di categoria catastale A1 – A8 – A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli

 

§        ABITAZIONE PRINCIPALE

§        Pertinenze dell’abitazione principale (applicata a tutte le pertinenze)

§        ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL II° GRADO, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori (nonni e nipoti) i fratelli e le sorelle, e da loro adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (per tutto il periodo di residenza),

§        Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata (Il richiedente produrrà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste)

§        Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero regolarmente iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non risultino locate.

 

ALIQUOTA AGEVOLATA 6 per mille

 

§        ABITAZIONE PRINCIPALE - categorie catastali A1 – A8 – A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli - Detrazione: €. 103,29

§        Pertinenze dell’abitazione principale delle categorie di cui sopra (applicata a tutte le pertinenze - nessun numero massimo)

§        ABITAZIONI LOCATE e UTILIZZATE DAL LOCATARIO COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (È necessario possedere un regolare contratto registrato)

§        ABITAZIONI (categorie catastali A1 – A8 – A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli) CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL II° GRADO, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori (nonni e nipoti) i fratelli e le sorelle, e da loro adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (per tutto il periodo di residenza) - Detrazione: €. 103,29

§        Abitazione (cat. A1 – A8 – A9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non sia locata (Il richiedente produrrà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste) - Detrazione: €. 103,29

§        Abitazione (cat. A1 – A8 – A9) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero regolarmente iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non risulti locata - Detrazione: €. 103,29

 

ALIQUOTA ORDINARIA 7 per mille

 

§        Unità immobiliari tenute a disposizione dal possessore, ovvero non locate, non date in comodato a terzi e di fatto non utilizzate

§        Unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazione secondaria

§        Aree edificabili, così come individuate dai vigenti strumenti urbanistici

§        Uffici cat. A10, Fabbricati Cat. D, Negozi ad uso commerciale (cat. C1)

§        Tutte le altre unità immobiliari non elencate tra quelle a cui si applica l'aliquota agevolata del 6 per mille

 

TERRENI EDIFICABILI – Nuovi “Valori minimi” Delibera di C.C. n. 12 del 29/04/2010

 

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992, il comune non procede all'accertamento di maggior valore di aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili calcolati in riferimento ai valori minimi al mq della tabella di seguito riportata:

ZONA

VALORI al MQ.

Residenziale “B1”

€. 91,00 a mq

Residenziale “B2” - “B3”

€. 78,00 a mq

Residenziale “C1”

€. 78,00 a mq

Produttive “D”

€. 69,00 a mq

 

SITUAZIONE URBANISTICA

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE

Licenza singola o piano attuativo già approvato

1,00

Piano attuativo NON approvato - Unico proprietario

0,80

Piano attuativo NON approvato - Più proprietari

0,55

Proprietà (non singoli mappali) che a causa della loro  conformazione, forma geometrica e vincoli di rispetto non consentano la possibilità di costruzioni volumetriche.

0,00

 

TERRENI AD USO AGRICOLO: Esenti

 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

 

Per i ''fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili'' è prevista una riduzione dell'imposta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino - anche in parte - diroccati, pericolanti e/o fatiscenti. La riduzione opera limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono le predette condizioni. Il richiedente produrrà la dichiarazione ICI allegando possibilmente anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAGAMENTI

 

§        Il versamento dell'ICI può essere effettuato in DUE RATE O IN UNICA SOLUZIONE.

§        I versamenti devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2010, ovvero dal 16/12/2009.

§        L’imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore ad € 12,00 per anno d’imposta.

 

PRIMA RATA:

entro il 16 giugno 2010

Pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

 

SECONDA RATA:

entro il 16 dicembre 2010

Pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE:

entro il 16 giugno 2010

E’ consentito il versamento dell’imposta dovuta per l’intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno 2009. Per il calcolo dell’imposta dovuta, si applicano l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle “acconto” e “saldo” nell'apposito bollettino di versamento.

 

Tutti i versamenti devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

I versamenti, cumulativi per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Varano Borghi, devono essere eseguiti utilizzando gli appositi bollettini sul c/c postale n. 19266212 intestato a “COMUNE VARANO BORGHI – SERV. TESORERIA ICI - 21020 VARANO BORGHI VA”.

 

In aggiunta alla modalità sopra descritta, anche per l'anno 2010 è possibile eseguire il versamento tramite modello F24 con gli appositi codici tributo:

 

§        3901 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;

§        3903 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;

§        3904 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;

§        3906 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) – interessi (risoluzione n. 32/E del 02.03.04)

§        3907 – denominato: imposta comunale sugli immobili (ICI) – sanzioni (risoluzione n. 32/E del 02.03.04)

 

L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e gli uffici postali e può essere prelevato anche dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate

 

Inoltre, è riconosciuta ai contribuenti la facoltà di utilizzare l’eventuale credito, derivante dalla dichiarazione dei redditi, per il versamento, tramite modello F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2010.

 

 

DICHIARAZIONE IN CASO DI VARIAZIONI

 

 

Per le variazioni intervenute sugli immobili e non contenute in atti soggetti a registrazione (tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti, quindi per quei casi che non prevedano una trascrizione da parte del Notaio) dovrà essere presentata apposita dichiarazione, così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/04/2008.

 

Termini:

 

Per gli eventi accaduti nel 2009 la dichiarazione ICI dovrà essere presentata nel 2010, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, con modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

SERVIZI COMUNALI

 

Chiarimenti possono essere richiesti al seguente numero telefonico chiedendo dell’Ufficio Tributi: 0332/960119 int. 6 (Sig. Renato Pannullo)

 

L’Ufficio è inoltre a disposizione per la verifica della posizione contributiva, catastale e per la compilazione dei bollettini ICI negli orari di apertura al pubblico:

 

Lunedì 10.00-13.30

Martedì 10.00-13.30

Mercoledì 10.00-13.30

Giovedì 10.00-12.30 e 17.00-18.00

Venerdì 10.00-13.30

 

 

N.B. Anche quest’anno per i contribuenti a cui è stata verificata la posizione oppure che si sono recati presso il nostro Ufficio ICI per la quantificazione dell’imposta, verranno inviati i bollettini già compilati con gli importi dovuti; si precisa che per effettuare il calcolo corretto è necessario comunicare ogni tipo di variazione intervenuta sugli immobili e/o sulla soggettività passiva per l’anno 2010 (ovvero dal 16/12/2009).