LA GIUNTA COMUNALE,
Premesso:
- che dalle norme introdotte dalla legge 662/96 (finanziaria 1997) e dalla legge 27.12.1997, n. 449 (finanziaria 1998) e ulteriormente con gli art. 52, 58 e 59 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, la potestà dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata notevolmente ampliata e che il Comune di Varano Borghi intende avvalersi di tale potestà, pur sempre nel rispetto delle disposizioni stabilite dal legislatore;
- che ai sensi degli articoli 52 e 59 del del D.L.vo 15.12.1997 n. 446, questo Comune si è avvalso della attribuita potestà regolamentare delle proprie entrate, anche di natura tributaria come l’I.C.I., con l'adozione dell'apposito Regolamento comunale per la disciplina generale dell'imposta in oggetto;
- che l’art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002) stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- che con legge n.266 del 23.12.2005, art. 1, comma 155, è stato differito al 31.03.2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 da parte degli Enti Locali.
- che l’art. 3 commi 48 e 51) della legge 23.12.1996 n. 662, hanno introdotto una rivalutazione nella misura del 5% delle rendite catastali urbane e del 25% per i redditi dominicali ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con effetto dal 1.1.1997 e ciò fino alla entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo;
- che occorre così determinare per l’anno 2006, le aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), rispetto a quella minima prevista dall’art. 6 comma 2) del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come modificato dall’art. 3 comma 53) della legge 23.12.1996 n. 662;
- che ai sensi dell'art. 42 lett. f) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18.8.2000, n. 267, competente alla determinazione delle relative aliquote è la Giunta Comunale;
Considerata l’esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti;
Valutate le esigenze di bilancio per l’anno 2006, sia nel rispetto della condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato (art. 4 D.L. 8.8.1996 n. 437 convertito con modificazioni con legge 24.10.1996 n. 556) e sia nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, e di altre disposizioni legislative;
Visto l’art. 6 commi 2 e 4 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 3 comma 53 della legge 23.12.1996 n. 662 il quale prevede la possibilità per il Comune di diversificare, entro il minimo del 4 per mille e il massimo del 7 per mille, l’aliquota da applicare per l’anno 2006 ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
Visto l’art. 8 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 così come sostituito dall’art. 3 comma 55) della legge 23.12.1996 n. 662 e tenuto conto sia degli aumenti degli estimi catastali urbani, sia della detrazione per l’abitazione principale di proprietà; nonché della volontà di stabilire un trattamento privilegiato per le abitazioni principali.
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 09/03/2005;
Ritenuto di dover stabilire per l’anno 2006 le seguenti aliquote ICI:
- aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille.
- aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze stabilmente e durevolmente asservite all'abitazione, ivi compresi gli alloggi locati con contratto registrato a tale titolo, nonché le abitazioni concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta o collaterale ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale ICI.
- aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo.
Acquisito parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario e del parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
A voti unanimi favorevoli resi palesemente ai sensi di legge e del vigente statuto comunale;
D E L I B E R A
· aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille.
· aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze stabilmente e durevolmente asservite all'abitazione, ivi compresi gli alloggi locati con contratto registrato a tale titolo, nonché le abitazioni concesse in uso gratuito, a titolo di abitazione principale, a parenti in linea retta o collaterale ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale ICI.
· aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l’intero anno o tenuti a disposizione del soggetto passivo
Successivamente la Giunta comunale, per l’urgenza del provvedimento ed in ottemperanza all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, delibera ad unanimità di voti di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.