Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 04.03.2008

 

OGGETTO:         Determinazione Aliquota ICI anno 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

-      L’art.151[R1] , comma 1, del T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo… omissis;

-        Con Decreto del Ministero dell’Interno del 31.12.2007 n. 248, il suddetto termine per deliberare il bilancio di previsione 2008 è stato differito al 31.03.2008;

-      La lettera e) del comma 1 dell’art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali, e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-      l’art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art.1, comma 3, D.Lgs.28.9.1998, n.360 è fissato entro la data di approvazione del bilancio;

-      occorre fissare l'aliquota ICI per l'anno 2008;

-      ai sensi dell’ art. 1 comma 157 della Legge Finanziaria 2007 tale aliquota deve essere determinata dal Consiglio Comunale;

 

Ravvisata l'opportunità di determinare la suddetta aliquota nella misura dei:

-        5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per la prima casa, dando atto che la detrazione dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di EURO 103,2913;

-        7 (sette) per mille per tutte le altre fattispecie;

 

Preso atto che l’art. 1, commi 5-8, della Legge Finanziaria 2008 ha introdotto un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo pari ad 1,33 per mille della base imponibile; la nuova detrazione si aggiungerà a quella esistente; il maggiore sconto non potrà comunque essere superiore ad € 200,00 e si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categorie A1, A8, A9, cioè ville, castelli e immobili di lusso;

 

Acquisito ex art.49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 

    Con voti 8 (otto) favorevoli e zero contrari espressi per alzata di mano, essendo 8 (otto) i consiglieri presenti e votanti,

 

DELIBERA

 

1)     Di determinare, in attuazione dell'art. 6 dei D.Lgs. 30.12.1992 n.504, e successive modifiche, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 nella misura dei:

-        5,5 (cinque virgola cinque) per mille, per la prima casa, dando atto che la detrazione dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di EURO 103,2913 più l’1,33 per mille della base imponibile così come disposto dalla legge finanziaria 2008, articolo 1, comma 5-8;

-        7 (sette) per mille per tutte le altre fattispecie;

 

2)   di dare atto che secondo quanto previsto dalla circolare n. 3/DPF del 16.04.2003, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata sulla G.U., serie generale, n. 123 del 29 maggio 2003, copia della presente deliberazione sarà trasmessa via e-mail Ministero di Grazia e  Giustizia, Ufficio di Pubblicazione leggi e decreti, di Roma, all’indirizzo dpf.federalismofiscale@finanze.it.

 

Successivamente il Consiglio Comunale con voti 8 (otto) favorevoli e zero contrari espressi per alzata di mano, essendo 8 (otto) i consiglieri presenti e votanti, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U. DLgs 18/8/2000, nr.267.